Scadenza del piano di lottizzazione e obbligo di oneri di urbanizzazione per il nuovo titolo edilizio (TAR Veneto n. 1625 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza della validità del piano di lottizzazione determina il venir meno dei presupposti dello ius aedificandi e della posizione qualificata del lottizzante, comportando l’inefficacia di tutte le previsioni del piano che non hanno avuto concreta attuazione. Una volta scaduto il piano, il Comune si riappropria dei propri poteri di ordinamento e gestione del territorio, con il connesso obbligo dei proprietari dei singoli lotti inedificati al pagamento degli oneri di urbanizzazione qualora il titolo edilizio sia assentito in via autonoma dal programma costruttivo. L’impegno del Comune a riconoscere alle opere di urbanizzazione eseguite dal lottizzante carattere integralmente satisfattivo dell’obbligazione relativa al contributo concessorio non può vincolare l’Ente oltre il termine di durata della convenzione urbanistica. L’unico criterio per determinare se gli oneri siano dovuti consiste nel carico urbanistico derivante dall’attività edilizia, intendendosi per aumento del carico urbanistico tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle esistenti.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di alcuni lotti compresi nell’ambito PP1 del Comune di Montebelluna, impugnava il permesso di costruire rilasciatole nel marzo 2025 per la realizzazione di un complesso residenziale, contestando la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. La società assumeva che gli oneri fossero già stati integralmente assolti dalla propria dante causa attraverso l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica del 1998, stipulata in attuazione del piano particolareggiato. L’intervento assentito costituiva, secondo la ricorrente, una mera variante in corso d’opera al titolo edilizio rilasciato nel 2021, per il quale alcun onere di urbanizzazione primaria era stato richiesto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso rilevando che il piano attuativo era stato completato e collaudato entro il 2016, avendo così esaurito i suoi effetti. Con la delibera comunale del 23 luglio 2020, l’area era stata riclassificata come zona C3/7 e assoggettata a intervento edilizio diretto. Il permesso di costruire impugnato non era pertanto rilasciato in attuazione del PUA del 1997, bensì del nuovo Piano degli Interventi, sicché la società non poteva invocare una convenzione urbanistica scaduta e superata dalla successiva pianificazione.
La circostanza che la nuova pianificazione avesse confermato, per alcune porzioni, precedenti destinazioni e parametri urbanistici non assume rilievo, poiché il quadro di riferimento è oggi il nuovo strumento urbanistico generale. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui, decorso il termine di efficacia della convenzione, l’eventuale impegno del Comune a riconoscere alle opere eseguite dal lottizzante carattere integralmente satisfattivo del contributo concessorio non può vincolare l’Ente oltre tale termine, residuando la potestà di riconsiderare il fabbisogno di opere di urbanizzazione e di applicare i nuovi importi per la quantificazione del contributo.
La Corte ha altresì chiarito che l’intervento assentito costituisce una variante sostanziale rispetto al titolo del 2021: al posto di quattro abitazioni bifamiliari, per complessive otto unità, è prevista la realizzazione di un unico complesso plurifamiliare composto da quattordici unità, con tipologia edilizia completamente diversa, sensibile aumento della volumetria e realizzazione di un piano interrato non previsto in origine. Ne deriva un incremento del carico urbanistico che, in coerenza con il principio di onerosità del permesso di costruire di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, legittima la richiesta degli oneri di urbanizzazione.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in 2.000,00 euro, oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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