Payback dispositivi medici e ius superveniens cessazione materia regioni adempienti (TAR Lazio n. 1542 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, presuppone l’accertamento regionale del versamento della quota ridotta del 25 per cento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio. Il giudice non può tuttavia pronunciare d’ufficio su tale base quando la parte ricorrente dichiari, prima della trattazione in decisione, il sopravvenuto difetto di interesse: il principio dispositivo impone la presa d’atto della rinuncia e preclude l’esame delle questioni sulla natura del termine.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali e provinciali che, per gli anni 2015-2018, hanno definito gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa e i relativi importi, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, insieme agli atti presupposti di rango ministeriale e all’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019. Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione ai decreti adottati dalle singole Regioni.

Nelle more è intervenuto lo ius superveniens dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che qualifica assolti gli obblighi di ripiano con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La Regione Piemonte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; la ricorrente, all’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026, ha dichiarato il pagamento in favore di tutte le Regioni resistenti e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025. La cessazione della materia del contendere, secondo la norma, è subordinata all’accertamento, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dell’avvenuto versamento della quota ridotta, con provvedimenti pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Il dato normativo individua dunque un presupposto procedimentale preciso, che non può essere sostituito dalla sola allegazione di parte.

Su questo punto il Tribunale registra le richieste di chiarimento formulate in udienza dai difensori di due Regioni in ordine alla natura del termine dei trenta giorni. La questione, tuttavia, resta assorbita. Il giudice amministrativo è vincolato al principio dispositivo: la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino alla trattazione in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

Da tale dichiarazione deriva una conseguenza necessaria. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il Collegio richiama, a sostegno, una consolidata giurisprudenza amministrativa, da ultimo Consiglio di Stato n. 120 del 4 gennaio 2023, n. 7816 dell’8 settembre 2022, n. 4031 del 23 maggio 2022, n. 1781 del 14 marzo 2022 e n. 968 del 10 febbraio 2022.

Ne segue che la questione sulla natura del termine non può trovare ingresso. Nella specie, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per tutte le Regioni diverse dal Piemonte, mentre per quest’ultima la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata dalla stessa amministrazione regionale. Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere per la Regione Piemonte e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per tutte le altre parti.

Le spese di lite sono compensate, in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali e della definizione solo parziale nel merito; i contributi unificati restano a carico della parte ricorrente. La sentenza è soggetta a esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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