Ottemperanza condanna Ministero Istruzione commissario ad acta e penalità mora (TAR Sicilia n. 466 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla condanna entro un termine perentorio. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al Tribunale amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare a ciascun docente importi nominali determinati.
Non essendo stata data esecuzione spontanea, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.. Dalla documentazione in atti risulta il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è dunque accolto nei limiti illustrati, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Sul compenso del commissario, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. La disciplina, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Ne deriva la nomina a titolo gratuito di un dirigente dello stesso Ministero resistente.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato, e ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.
È disposta, a carico dell’amministrazione e a valere sulla sorte capitale, la penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.
Nota della Redazione
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