Carta docente, ottemperanza e commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Sicilia n. 467 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è accolto quando risultano accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo medesimo. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale entro un termine stabilito e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega. All’ausiliario non è riconosciuto alcun compenso quando l’incarico sia affidato a un dirigente del medesimo plesso ministeriale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in sede di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accolto la domanda riconoscendo il diritto all’emissione della carta docente e all’assegnazione su di essa di una somma per più annualità scolastiche, oltre interessi. Il titolo, pubblicato e notificato, è passato in giudicato.

Il Ministero resistente, pur destinatario della condanna, non ha dato spontanea esecuzione. La parte ha quindi proposto ricorso per ottemperanza avanti al giudice amministrativo, rappresentando il perdurante inadempimento e chiedendo la sostituzione dell’amministrazione inerte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione. Dalla documentazione versata in atti emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione acquisita al giudizio, e la prova della notificazione del titolo.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale accerta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo medesimo. La sussistenza di tutti i presupposti impone l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Prevede poi la nomina del commissario ad acta nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine.

Il commissario è individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il Collegio esclude ogni compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e osserva che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne, e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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