Revoca della voltura dell’assegnazione di alloggio e.r.p. e difetto di fumus boni iuris per mancata impugnazione del rigetto originario (TAR Puglia n. 303 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di revoca della voltura dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è priva del requisito del fumus boni iuris allorché il provvedimento originario di rigetto della richiesta di voltura, unitamente al conseguente decreto di rilascio, non sia stato tempestivamente impugnato dall’interessato. La mancata impugnazione dell’atto presupposto determina la definitività della situazione giuridica in esso crystallizzata, con la conseguenza che il successivo atto di revoca, meramente consequenziale, non può essere utilmente gravato in via cautelare. La sussistenza di una condizione ostativa, adeguatamente motivata, che impediva il rilascio dell’atto di voltura, priva di consistenza la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, l’atto con cui l’Arca Puglia Centrale aveva revocato la voltura dell’atto di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in suo favore. La voltura era stata originariamente disposta, ma era intervenuto un successivo provvedimento di revoca basato sull’esistenza di una condizione ostativa.
L’interessato lamentava l’illegittimità del provvedimento di revoca, chiedendo al Tribunale amministrativo di sospenderne l’efficacia. Si costituiva l’Arca Puglia Centrale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella camera di consiglio, ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris. Il Collegio ha osservato come il provvedimento di revoca impugnato fosse consequenziale rispetto all’originario provvedimento di rigetto della richiesta di voltura e al conseguente decreto di rilascio, i quali non erano stati tempestivamente impugnati dall’interessato.
La mancata impugnazione di tali atti presupposti ha determinato la loro definitività, con la conseguenza che il successivo atto di revoca non poteva costituire valido oggetto di una tutela cautelare, mancando la possibilità di ravvisare un pregiudizio derivante da un atto che ricalcava una situazione giuridica ormai consolidata.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’atto impugnato appariva sufficientemente motivato in relazione all’esistenza di una condizione ostativa che impediva il rilascio dell’atto di voltura. Tale motivazione, ancorché sintetica, era idonea a evidenziare la legittimità dell’agire dell’amministrazione e a privare di consistenza le censure prospettate.
Da ultimo, il Collegio ha posto in rilievo come, nel frattempo, il Tribunale di Bari avesse convalidato il sequestro preventivo dell’unità immobiliare in contestazione, affidandola in custodia all’Arca Puglia Centrale. Tale circostanza, di natura cautelare penale, incideva ulteriormente sulla situazione di fatto e di diritto, rendendo evidente l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.
Le spese del giudizio cautelare sono state compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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