Giudizio di ottemperanza per la carta docente del supplente: ammissibile senza integrare il precetto (TAR Emilia-Romagna n. 364 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza attivato per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente non di ruolo il diritto alla Carta docente, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia senza poter integrare il precetto. È pertanto inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali ove la sentenza da eseguire non ne abbia disposto e non sia stata proposta l’apposita azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione, legittima la nomina sin d’ora del Commissario ad acta.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile alla ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un importo pari a euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023. Nonostante la regolare notificazione della pronuncia e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della Carta con accredito dell’importo, oltre interessi legali dalla maturazione del credito, e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio di cui all’art. 112 e segg. cod. proc. amm., evidenziando come risultasse scaduto il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Detto termine era decorso dalla notificazione della sentenza avvenuta il 16 luglio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione. Alla luce della documentazione prodotta e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte del Ministero, il giudice ha ordinato l’esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi legali, il Tribunale amministrativo ha rilevato che la sentenza da eseguire nulla disponeva in merito. Il giudice dell’ottemperanza, ha chiarito il Collegio, non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, con la conseguenza che simile istanza non poteva trovare accoglimento. Né risultava proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., avendo la ricorrente chiesto espressamente gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Con riferimento alla nomina del Commissario ad acta, il Collegio ha disposto che, decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione della pronuncia, provvederà il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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