Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e competenza dell’OSL nel dissesto (TAR Sicilia n. 336 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, o confermato in sede di opposizione, definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è azionabile con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., purché dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ.. La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale non preclude l’ammissibilità dell’ottemperanza quando il credito azionato non rientra nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione. Tale competenza, per l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, copre i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Accertata la fondatezza, il giudice ordina l’ottemperanza, nomina il Commissario ad acta e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una cooperativa sociale ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Agrigento ha ingiunto a un Comune il pagamento di euro 19.710,00, oltre accessori, per prestazioni rese in favore di minori inseriti, anche con le madri, presso comunità alloggio gestite dalla ricorrente.

Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Con precedente ordinanza n. 2163 del 2025 la Sezione ha chiesto chiarimenti sull’eventuale procedura di dissesto e sullo stato di esecuzione del titolo. Il Segretario Generale ha riferito che l’ente ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che, pur avendo liquidato le spettanze, il pagamento non è stato eseguito per carenza di liquidità. All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile l’ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Il decreto ingiuntivo, non opposto nei termini o confermato, definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con revocazione o opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ., assumendo valore di cosa giudicata.

La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato: Cons. Stato n. 2334 del 2012, Cons. Stato n. 2894 del 2014, nonché le pronunce delle Sezioni III, IV e V e della Cassazione. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ..

Il secondo passaggio riguarda l’incidenza del dissesto. Il Collegio osserva che, pur sussistendo lo stato di dissesto, il giudizio resta ammissibile perché il credito non è riconducibile alla competenza dell’Organo straordinario di liquidazione. L’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce all’OSL competenza sui fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Nella specie la fattura è stata emessa a seguito di una convenzione stipulata tra le parti nel dicembre 2023, dunque in epoca successiva a tale limite, essendo l’ipotesi di bilancio approvata con decreto ministeriale del 4 agosto 2022.

Nel merito, il ricorso è fondato perché sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato all’amministrazione, e il ricorso in ottemperanza è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo del Comune di conformarsi al titolo, nel termine di sessanta giorni, e nomina fin d’ora il Commissario ad acta per l’ulteriore termine di sessanta giorni in caso di inutile decorso.

Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, dalla notificazione della sentenza all’adempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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