Revoca patente per misura di prevenzione non automatica ma discrezionale (TAR Sicilia n. 333 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, la revoca della patente di guida disciplinata dall’art. 120 cod. strada non costituisce più un effetto automatico dell’applicazione di una misura di prevenzione personale. Il potere prefettizio si connota come discrezionale e impone una valutazione di necessità e opportunità rapportata al caso concreto, coerente con le finalità, anche riabilitative, perseguite dalla misura di prevenzione. Ne consegue il radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo, involgendo posizioni di interesse legittimo ai sensi dell’art. 7 c.p.a. La revoca resta ancorata alla verifica della persistente idoneità del soggetto al mantenimento del titolo e alla non contrarietà dell’esercizio della circolazione con le ragioni di tutela della sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione per la durata di due anni, fondata su reiterati episodi di violenza in ambito familiare e su precedenti penali in materia di stupefacenti. La Corte d’Appello di Palermo ha poi sostituito la misura custodiale con l’affidamento in prova terapeutico residenziale presso una comunità, con obbligo di permanenza e rispetto del programma terapeutico.
Sulla base della comunicazione della Questura di Trapani, la Prefettura ha avviato il procedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 cod. strada. Il ricorrente ha presentato osservazioni difensive, deducendo la mancata esecuzione della misura e l’incompatibilità della revoca con il percorso terapeutico in atto. Con decreto notificato il 13 gennaio 2024 la Prefettura ha disposto la revoca, ritenendo sufficiente l’applicazione della misura di prevenzione. Il ricorrente ha proposto ricorso articolando plurimi motivi di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma preliminarmente la propria giurisdizione. La Corte costituzionale n. 99 del 2020 ha inciso sulla natura del potere prefettizio, escludendo l’automatismo della revoca e imponendo una valutazione di necessità e opportunità. Tale intervento ha trasformato il potere del Prefetto da atto vincolato a potere discrezionale, incompatibile con la logica dell’atto meramente vincolato tipica dei casi devoluti al giudice ordinario, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7 c.p.a.
Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 120 cod. strada consente la revoca nei confronti dei destinatari di misure di prevenzione personali entro il termine di tre anni dalla loro applicazione. Pur non essendo più automatica, la revoca resta ancorata alla valutazione della persistente idoneità del soggetto al mantenimento del titolo e alla verifica che la circolazione non contrasti con le ragioni di tutela della sicurezza pubblica.
Nel caso concreto il Prefetto ha svolto una valutazione non meramente formale, dando atto della misura applicata, della sua natura e del giudizio di pericolosità sottostante. La sola applicazione della misura, ancorché non eseguita per ragioni processuali, integra la condizione ostativa rilevante ai fini dell’art. 120 cod. strada. Tale valutazione non appare illogica, poiché il provvedimento di prevenzione mantiene piena efficacia giuridica ed esprime un giudizio attuale di pericolosità non superato da successivi provvedimenti.
La condizione di affidamento terapeutico residenziale, con obbligo di permanenza e divieto di allontanamento, rende in concreto inattuabile l’utilizzo della patente ed esclude un interesse concreto e attuale al suo mantenimento. Né nelle difese procedimentali né nel ricorso è stata indicata un’attività lavorativa in atto o un’esigenza professionale specifica. Il riferimento alla patente come utile a “darsi alla ricerca di un lavoro” ha carattere meramente prospettico.
La natura dei fatti, pur confinata all’ambito familiare, non esclude che l’Amministrazione valuti la revoca come misura idonea a evitare forme di reiterazione, non essendo richiesto un rapporto diretto tra fatti pregressi e pericolosità stradale: rileva la connessione fra il giudizio di pericolosità e l’affidabilità necessaria alla conduzione di veicoli. Il provvedimento è sorretto da motivazione adeguata e non presenta vizi di illogicità o difetto di proporzionalità. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità del quadro sopravvenuto. Il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74 e ss. d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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