Sanzione danno ambientale grava sull’acquirente subentrante nell’abuso (TAR Calabria n. 35 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità risarcitoria per danno ambientale prevista dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 grava non soltanto sull’autore materiale dell’abuso, ma anche sull’attuale proprietario che non ne sia responsabile diretto, in quanto avente causa subentrante nella posizione di fatto e di diritto del dante causa. In applicazione del principio tempus regit actum, l’obbligo di pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo. La valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente. La sanzione deve ritenersi legittima anche quando l’istanza di condono paesaggistico sia stata presentata dagli stessi acquirenti dopo l’acquisto dell’immobile.
Il Fatto
I ricorrenti hanno riproposto, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace, la domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione con cui la Regione aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di indennità risarcitoria per danno ambientale, per lavori eseguiti in assenza o in difformità del nulla osta paesaggistico-ambientale su un immobile.
Gli acquirenti deducevano di non essere autori materiali dell’abuso, avendo acquistato l’immobile quando le opere erano già state realizzate. L’amministrazione resistente replicava che la sanzione trovava origine nell’istanza di condono ambientale presentata dagli stessi ricorrenti dopo l’acquisto, oltre che nella domanda di condono edilizio presentata dal dante causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende il primo motivo. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che le sanzioni in materia gravano non solo sul trasgressore, ma anche sull’attuale proprietario che non sia responsabile diretto dell’abuso, quale avente causa subentrante nella posizione del dante causa. Nel caso concreto, peraltro, l’autorizzazione paesaggistica postuma è stata rilasciata su istanza presentata dagli stessi ricorrenti nel 2013, quando avevano già acquisito l’immobile.
Infondata è anche la censura di violazione dei principi di irretroattività e tempus regit actum. L’indennità risarcitoria era già prevista dall’art. 15 legge n. 1497/1939. Inoltre, in attuazione del principio tempus regit actum, l’obbligo di pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo, poiché tale valutazione risponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità dei manufatti abusivi.
Nella fattispecie il vincolo è stato introdotto con D.M. e la domanda di condono è stata presentata nel 1986. Il richiamo dei ricorrenti all’epoca di costruzione dell’edificio non vale dunque a escludere l’obbligo sanzionatorio.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio lo ritiene non fondato. L’amministrazione regionale ha richiamato l’autorizzazione paesaggistico-ambientale in sanatoria rilasciata ai ricorrenti, che precisa come il contesto paesaggistico interessato dall’abuso sia tutelato ai sensi dell’art. 136 d.lgs. n. 42/2004. Ha inoltre richiamato la deliberazione della Giunta regionale con cui sono stati recepiti i parametri fissati per il calcolo della somma, determinando l’importo in conformità all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. La motivazione è pertanto adeguata e il ricorso va rigettato.
Nota della Redazione
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