Difetto di giurisdizione sul ricorso avverso l’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (TAR Lazio n. 12900 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo avverso l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ricognizione effettuata dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009. La cognizione piena sul predetto elenco è attribuita alla Corte dei conti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2026. La causa può essere riproposta dinanzi al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Il Fatto
La società Finpiemonte S.p.A. ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023, nella parte in cui includeva la medesima società tra i soggetti tenuti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La società ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto di ricognizione, contestando la propria inclusione nell’elenco e la conseguente applicazione della disciplina sul contenimento della spesa pubblica.
Nel corso del giudizio, la questione della giurisdizione sul predetto elenco era stata investita della cognizione della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che attribuiva la relativa giurisdizione al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2026, depositata in data 27 marzo 2026, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, norma che regolava la ripartizione della giurisdizione in materia di ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La declaratoria di incostituzionalità ha determinato il venir meno del fondamento normativo della giurisdizione del giudice amministrativo su tale tipologia di controversie.
La Corte ha conseguentemente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sull’elenco delle amministrazioni pubbliche, risolvendo definitivamente il conflitto di giurisdizione in favore del giudice contabile. Tale principio ha trovato applicazione immediata nel giudizio in esame, comportando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Alla luce della complessità della questione giuridica affrontata, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il Tribunale ha, infine, dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., consentendo alla società di riproporre la causa dinanzi al giudice contabile entro i termini di legge.
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Nota della Redazione
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