Inammissibile l’impugnazione della revoca di P.R.G. solo adottato e mai approvato (TAR Sicilia n. 319 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso proposto avverso la revoca dell’adozione di un P.R.G. che non sia mai stato approvato e che non abbia quindi mai dispiegato i propri effetti. Il vantaggio urbanistico che il privato ricolleghi a una delibera di adozione ab origine priva di efficacia costituisce un interesse meramente astratto e potenziale, privo del carattere della concretezza e dell’attualità. Lo strumento urbanistico solo adottato e non approvato non è efficace quanto alle nuove destinazioni, ma opera esclusivamente sotto il profilo delle misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. All’atto di pianificazione urbanistica non si applicano il termine e l’onere di motivazione rafforzata dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, non essendo configurabile un affidamento tutelabile quando il piano non abbia ancora prodotto effetti qualificati.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di immobili nel territorio comunale, ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha revocato la precedente delibera di adozione del P.R.G. L’atto di ritiro è motivato dall’esigenza di ritirare un piano che non rispondeva alle reali necessità del territorio e che aveva già perso efficacia.
La ricorrente deduceva il conflitto di interessi di sette consiglieri di maggioranza, non astenutisi in sede di votazione, e la violazione del termine di dodici mesi previsto per l’annullamento d’ufficio. Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per astrattezza dell’interesse; l’Assessorato regionale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione dell’Assessorato regionale e ne dispone l’estromissione dal giudizio. La delibera oggetto di revoca riguarda l’adozione di un P.R.G. mai giunto all’approvazione regionale: nessun atto impugnato, nemmeno come presupposto, è imputabile a soggetto diverso dal Comune.
Preliminarmente e in via assorbente, il Tribunale rileva la fondatezza dell’eccezione comunale. Il procedimento di approvazione del P.R.G. consta di due fasi distinte: l’adozione comunale e la successiva approvazione regionale, all’esito della quale soltanto il piano dispiega i propri effetti. Nella specie l’atto revocato non è mai stato trasmesso alla Regione, sicché conserva efficacia la previgente programmazione del territorio.
L’interesse della ricorrente, di natura prettamente speculativa, si riferisce a un vantaggio astratto e privo di attualità. Lo strumento solo adottato non è efficace quanto alle nuove destinazioni urbanistiche, ma opera limitatamente alle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Ad abundantiam, il Collegio chiarisce che il ricorso sarebbe comunque infondato. Quanto al primo motivo, l’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 esclude l’obbligo di astensione per i provvedimenti di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo che sussista una correlazione immediata e diretta con interessi specifici dell’amministratore o di parenti fino al quarto grado. La ricorrente non ha offerto alcun principio di prova, limitandosi a descrizioni generiche; né i consiglieri astenutisi nell’adozione avrebbero avuto interesse alla revoca.
Quanto al secondo motivo, il termine dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 riguarda provvedimenti autorizzativi o di attribuzione di vantaggi economici, estranei alla fattispecie. Agli atti di pianificazione urbanistica non si applica la disciplina dell’affidamento, non essendo configurabile una posizione tutelabile quando il piano è ab origine inidoneo a produrne. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3334 del 21.6.2001, che ha escluso la necessità del bilanciamento in caso di revoca di piano particolareggiato mai eseguito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.