Annullata la rideterminazione dell’indennizzo per diritto d’uso limitato: serve il decreto interministeriale, non l’atto del Direttore (TAR Lazio n. 10968 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale, per manifesta illogicità, di una disposizione di un decreto interministeriale adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1040, della legge n. 205/2017 determina un vuoto normativo che non può essere colmato da un atto amministrativo interno, ma richiede un nuovo esercizio del potere regolatorio attribuito dalla legge ai due Ministeri in forma congiunta. Il giudicato non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di esercitare il potere nel rispetto delle forme e delle competenze stabilite dalla legge; la riedizione del potere a opera di un organo incompetente, che individua un nuovo criterio generale di determinazione dell’indennizzo in un settore regolato ex lege, è affetta da difetto di competenza. L’accoglimento di tale vizio assorbe le ulteriori censure.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di rete locale che aveva rilasciato le frequenze per la liberazione della banda 700 MHz, aveva già ottenuto l’annullamento, con sentenza del TAR Lazio n. 6304/2024 confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9857/2024, del criterio di quantificazione dell’indennizzo previsto dall’art. 3, comma 12, del D.I. 27/11/2020. Il giudice di appello aveva chiarito che l’indennizzo non poteva essere parametrato né all’intera popolazione provinciale né esclusivamente alla popolazione del singolo Comune, imponendo un criterio intermedio e ragionevole.
In esecuzione del giudicato, il Direttore Generale della DGDT-ISCTI del MIMIT, con decreto del 20 febbraio 2025, aveva rideterminato l’indennizzo applicando in via analogica la quota del 25% della popolazione delle province interessate. La società ha impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, l’incompetenza dell’organo emanante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso ravvisando il dedotto vizio di incompetenza. In primo luogo, ha rilevato che l’art. 1, comma 1040, della legge n. 205/2017 attribuisce espressamente e congiuntamente ai due Ministeri il potere di individuare, mediante decreti, modalità operative e procedure per l’erogazione degli indennizzi. L’annullamento dell’art. 3, comma 12, del D.I. 27/11/2020 ha creato un vuoto normativo per i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici eserciti con un solo impianto, che non poteva essere colmato da un atto meramente applicativo o gestionale.
La Corte ha precisato che, nella fattispecie, non rileva l’estensione soggettiva del giudicato, ma il distinto profilo delle modalità di esercizio del potere normativo residuo. L’annullamento di una fonte regolamentare impone all’Amministrazione di riesercitare il potere attribuitole dalla legge nelle forme prescritte. Il decreto direttoriale, tuttavia, non si è limitato ad applicare il giudicato: ha individuato ex novo un criterio percentuale destinato a colmare il vuoto, riscrivendo la regola e applicandola contestualmente ai casi concreti.
Questa sovrapposizione tra momento della produzione della norma e momento della sua applicazione, ha concluso il TAR, eccede i limiti di un provvedimento attuativo e invade l’ambito riservato ex lege al decreto interministeriale. La Corte ha infine richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 8374/2025, resa in sede di ottemperanza, per escluderne la portata dirimente, trattandosi di verifica limitata alla conformità al decisum, non idonea a risolvere la questione della competenza dell’organo emanante, rimessa al giudizio di cognizione.
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Nota della Redazione
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