Esecuzione del giudicato e commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro (TAR Sardegna n. 1006 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente alla percezione della retribuzione professionale, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, termine che decorre, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dalla notificazione del titolo esecutivo. La scadenza infruttuosa del termine legittima il creditore a proporre ricorso per l’ottemperanza, all’esito del quale il giudice amministrativo, accogliendo la domanda, può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.094,16, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, non essendo stata impugnata, era passata in giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR, rilevata la rituale costituzione del Ministero con atto di mera forma, ha dichiarato il ricorso fondato. Ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata il 2 aprile 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Oristano il 13 novembre 2025. Ha inoltre constatato che il ricorso era stato notificato il 30 aprile 2026, dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 23 luglio 2025, come previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.
Il giudice amministrativo ha quindi accolto la domanda, disponendo che il Ministero desse piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro il termine di centoventi giorni. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere, su richiesta della parte interessata, entro novanta giorni. Al commissario è stata riconosciuta la facoltà di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, del citato d.l. n. 669 del 1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il giudice ha motivato tale liquidazione richiamando la natura estremamente seriale del contenzioso in materia, che ha reso equo un contenimento dei compensi rispetto ai valori medi.
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Nota della Redazione
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