Rinuncia al ricorso e adesione delle parti integrano l’estinzione del giudizio (TAR Lombardia n. 964 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti costituite nel termine di dieci giorni antecedenti l’udienza e sottoscritta da difensore munito di procura speciale comprendente espressamente tale facoltà, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando le controparti non si oppongano. L’adesione delle parti resistenti alla rinuncia consolida il presupposto estintivo e giustifica la compensazione delle spese di lite. Il giudice amministrativo non è tenuto ad esaminare il merito dei motivi dedotti una volta accertata la sussistenza dei requisiti dell’art. 84 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia gli esiti di una procedura di gara bandita da un Comune per l’affidamento di un servizio di connettività in fibra ottica, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di altra società. Con motivi aggiunti censurava, inoltre, il diniego parziale di accesso opposto dalla stazione appaltante all’offerta tecnica e ai giustificativi prodotti dall’aggiudicataria in sede di verifica di anomalia dell’offerta.
Nel corso del giudizio, dopo la parziale definizione dell’istanza ostensiva con ordinanza cautelare, la ricorrente rinunciava al ricorso con atto notificato alle altre parti costituite, chiedendo l’estinzione del processo e la compensazione delle spese. Sia il Comune che la società aggiudicataria aderivano alla rinuncia, senza opporsi alla compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 84 cod. proc. amm., che disciplina la rinuncia agli atti del giudizio. La norma richiede che l’atto sia notificato alle parti costituite e che il difensore sia munito di procura speciale comprensiva della facoltà di rinunciare.
Quanto al primo profilo, il Tribunale rileva che la dichiarazione di rinuncia è stata notificata nel termine di dieci giorni antecedenti l’udienza, come prescritto dalla medesima disposizione. Il rispetto del termine assicura alle controparti la possibilità di valutare la rinuncia e di eventualmente opporvisi.
Quanto al secondo profilo, il Collegio accerta che la procura speciale conferita ai difensori della ricorrente comprende espressamente anche la facoltà di rinunciare al ricorso. Il dato è decisivo, perché la rinuncia compiuta da difensore privo di tale potere non sarebbe idonea a produrre l’effetto estintivo.
Infine, il Tribunale constata che le altre parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, anzi vi hanno espressamente aderito con dichiarazioni depositate in atti. L’adesione delle controparti consolida il quadro dei presupposti richiesti dalla legge e preclude ogni ulteriore contestazione sul punto.
Alla luce di tali rilievi, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della concorde adesione delle parti su tale statuizione.
Nota della Redazione
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