Legittimazione passiva alla demolizione del comproprietario di una porzione (TAR Sicilia n. 316 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza di demolizione emessa nei confronti del comproprietario di una porzione del fabbricato abusivo, ove il provvedimento individui con chiarezza l’immobile distinto in catasto e la porzione nella sua disponibilità. In tal caso l’ordine demolitorio va riferito esclusivamente a quella porzione, non essendo il destinatario tenuto a eseguirlo per le parti di proprietà esclusiva di terzi. È inoltre irricevibile, per tardività, l’impugnazione del pregresso diniego di sanatoria regolarmente notificato al ricorrente, ove il ricorso sia stato proposto a distanza di oltre cinque anni. Le censure avverso il diniego, ove concernenti la stessa vicenda edilizia e i medesimi vizi, non possono essere recuperate per il tramite dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione qualora con essa non vi sia autonomia di vizi.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile, impugna davanti al TAR Sicilia l’ordinanza di demolizione n. 10 del 2024, con cui il Comune ha ingiunto il ripristino di opere edilizie realizzate in difformità dalla concessione edilizia n. 1054 del 1979, consistenti nella chiusura delle verande a piano terra e primo e nella realizzazione del piano secondo. Con il medesimo ricorso viene impugnato anche il provvedimento prot. 15302 del 20 maggio 2019, con cui l’Amministrazione ha respinto la domanda di concessione in sanatoria presentata nel 1986 dalla dante causa, per asserita insanabilità delle opere in quanto realizzate entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego sotto plurimi profili, tra cui l’inapplicabilità del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, e sostiene, quanto all’ordinanza, di essere comproprietario del solo secondo piano e di non poter dunque eseguire la demolizione dei manufatti dei piani inferiori, di proprietà esclusiva di terzi. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto, sulla scorta della documentazione versata in atti dal Comune, che il diniego di sanatoria del 20 maggio 2019 è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 22 maggio 2019, mediante consegna di copia alla sorella, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso. Il ricorso, notificato soltanto il 18 ottobre 2024, è pertanto irricevibile in parte qua: le censure articolate con i primi quattro motivi, con cui si contesta l’applicabilità del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, sono tardive.

Il Collegio esamina quindi l’ultima doglianza, con cui il ricorrente, premesso di non essere autore dell’abuso, assume di non essere proprietario dell’intero immobile ma solo del secondo piano, e di non poter eseguire l’ingiunzione con riferimento ai manufatti dei piani inferiori. La censura è infondata.

Il provvedimento impugnato — osserva il Collegio — evidenzia con chiarezza che il ricorrente e il congiunto sono comproprietari non dell’intero fabbricato, ma dell’immobile identificato in catasto al foglio di mappa 135, particella 141, subalterno 503, coincidente con il secondo piano del fabbricato. Ne discende che l’ordine di demolizione non può che riguardare la porzione di fabbricato nella disponibilità del ricorrente.

La motivazione dell’ordinanza, correttamente interpretata alla luce dell’individuazione catastale contenuta nel provvedimento, esclude dunque che il ricorrente sia gravato da un obbligo di demolizione esteso alle parti comuni o a quelle di proprietà esclusiva di terzi. Il ricorso è pertanto irricevibile nei limiti indicati e, per il resto, respinto. Le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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