Responsabilità del Comune per occupazione arbitraria e mancata contestazione (TAR Marche n. 74 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e l’inottemperanza all’incombente istruttorio disposto dal giudice integrano la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, cod. proc. amm. Ne consegue che la responsabilità dell’ente per l’occupazione arbitraria e per i danni cagionati alla proprietà privata deve ritenersi provata. Quando il danno non sia ancora determinabile nel suo ammontare, il giudice accoglie la domanda risarcitoria e rimette la quantificazione all’amministrazione, che vi provvede entro il termine fissato ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., prendendo a riferimento il costo dei lavori necessari secondo il più aggiornato prezziario regionale.
Il Fatto
I proprietari di alcuni terreni in località Faiano hanno convenuto in giudizio il Comune lamentando che, nell’attuare la procedura espropriativa connessa ai lavori di ampliamento e sistemazione di una strada comunale, l’ente avrebbe occupato una porzione di terreno superiore a quella indicata nel decreto di esproprio e avrebbe danneggiato la loro proprietà.
I deducenti hanno quantificato il pregiudizio nell’abbattimento di dieci piante di olivo e nel mutamento morfologico del fondo, con reflusso delle acque meteoriche verso l’edificio di loro proprietà e riduzione dello spazio di accesso. Hanno chiesto l’accertamento della responsabilità dell’ente e la condanna al ripristino della regimazione delle acque o, in via subordinata, al risarcimento. Il Comune, già autore di una bozza di transazione mai perfezionata, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’onere probatorio. Richiamando l’art. 64, commi 1 e 2, cod. proc. amm., il Tribunale ribadisce che spetta alle parti fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità e che il giudice pone a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
Su tale base il TAR rileva che il Comune non solo è rimasto contumace, ma non ha nemmeno ottemperato all’incombente istruttorio disposto con decreto presidenziale, con cui era stata ordinata la deposizione di una dettagliata relazione sulla vicenda. A ciò si aggiunge che l’ente, nel formulare l’ipotesi transattiva, ha di fatto ammesso la propria responsabilità nella causazione dei danni.
Ne deriva che la responsabilità dell’amministrazione comunale deve ritenersi provata per effetto del principio di non contestazione, espressivo del metodo dispositivo con temperamento acquisitivo che opera nel processo amministrativo.
Quanto al quantum, il Tribunale liquida in 6.000 euro il danno da abbattimento degli olivi, come da perizia agraria prodotta con il ricorso, e riconosce l’ulteriore somma necessaria per i lavori di sistemazione idraulica e di messa in sicurezza dell’area di accesso. Poiché tale importo non è ancora determinabile, il Collegio applica l’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. e rimette la quantificazione al Comune, entro 90 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della pronuncia, con proposta a controparte dell’importo dovuto.
Il ricorso è quindi accolto e le spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro oltre oneri di legge, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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