Ottemperanza per le spese di lite liquidate al difensore antistatario (TAR Lazio n. 2982 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando ha ad oggetto la sola parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, siano esse liquidate in favore della parte vittoriosa ovvero in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il difensore anticipatario delle spese di lite è legittimato a domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché la distrazione delle spese instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello intercorrente tra i contendenti. Accertata l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato e assegna un termine per il pagamento, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore di una docente, agisce per l’ottemperanza di una sentenza con cui il TAR Lazio aveva accertato l’illegittimità del silenzio inadempimento dell’amministrazione scolastica sul riconoscimento di un titolo estero per l’insegnamento di sostegno. Con la stessa decisione l’amministrazione era stata condannata al pagamento di una somma a titolo di compensi professionali, oltre accessori e refusione del contributo unificato, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Espone il ricorrente che la sentenza è stata notificata in formula esecutiva il 28.04.2025 ed è passata in giudicato il 28.10.2025, per mancata proposizione dell’appello. Decorsi invano i termini, chiede che sia dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, che sia fissato un termine per provvedere e che, in caso di perdurante inottemperanza, sia nominato un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza limitato alla parte della sentenza che liquida le spese di giudizio. Richiamando un consolidato orientamento, il TAR osserva che l’ottemperanza è ammissibile sia quando le spese siano liquidate in favore della parte, sia quando siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.

Il Collegio richiama la Cass. Sez. Un. n. 22303 del 2 agosto 2025, secondo cui, se il pagamento non è eseguito spontaneamente dall’amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza. Il difensore dichiaratosi anticipatario può domandare in proprio la corresponsione, perché la sua legittimazione trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese, per effetto del quale si instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello tra i contendenti nel processo.

Nel merito, il Collegio rileva che la sentenza è stata notificata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 28.04.2025 e non è stata appellata, con conseguente passaggio in giudicato il 28.10.2025, come da certificazione allegata in ricorso. È altresì decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento.

Accertata l’idoneità del titolo all’esecuzione e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il TAR dichiara l’obbligo della stessa di conformarsi alla sentenza, provvedendo al pagamento degli importi liquidati a titolo di spese giudiziali e accessori entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente o un funzionario delegato, che dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di novanta giorni, dietro specifica istanza di parte e verifica dell’avvenuto adempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del difensore antistatario, con rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *