Diniego cittadinanza per contiguità terroristica senza preavviso motivato (TAR Lazio n. 4693 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando richiama per relationem l’informativa degli organi di sicurezza dello Stato, senza necessità di riportarne analiticamente il contenuto, essendo ammesso un assolvimento “attenuato” dell’obbligo motivazionale a tutela della segretezza delle investigazioni. In tali casi non è configurabile la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il carattere secretato delle informazioni, sottratte all’ostensione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998, esclude che la partecipazione del privato avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La valutazione di inaffidabilità del richiedente, rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, è sindacabile solo per manifesta illogicità e tiene conto anche dell’area della prevenzione dei reati e della pericolosità sociale astratta, in un’ottica di prognosi di piena adesione ai valori costituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 10 giugno 2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva fondato il diniego su elementi emersi a carico dell’istante, ritenuti incompatibili con la sicurezza della Repubblica.
A seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione depositava in giudizio l’informativa degli organi di sicurezza, impugnata con motivi aggiunti, nella quale il ricorrente risultava noto quale presunto militare del Movimento Hezbollah e coinvolto in operazioni finanziarie sospette. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché l’omissione del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, avendo l’Amministrazione valutato in modo non manifestamente illogico la posizione del richiedente in ragione della rinvenuta contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica. Il riferimento, nell’informativa, alla qualità di presunto militare del Movimento Hezbollah e alle operazioni finanziarie sospette è stato considerato significativo di una mancata adesione ai valori della comunità nazionale.
Quanto alla motivazione, il richiamo agli elementi sfavorevoli dell’informativa dei servizi segreti costituisce valida motivazione per relationem. Il Collegio, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, ha precisato che l’obbligo motivazionale può essere calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, legittimando un assolvimento “attenuato” quando una più ampia disclosure potrebbe attentare alla segretezza delle investigazioni. È sufficiente che il provvedimento consenta di comprendere l’iter logico seguito, senza dover indicare tutte le fonti e i fatti accertati.
In relazione alla censura sul preavviso di diniego, il carattere secretato delle informazioni, non ostensibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 415/1998, ne ha determinato l’infondatezza: la ratio dell’istituto partecipativo presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere gli elementi del futuro provvedimento negativo, evenienza esclusa dalla natura riservata dei dati.
Il Collegio ha infine ribadito l’insindacabilità della valutazione ministeriale, prevalendo l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale sull’interesse del richiedente. La naturalizzazione, essendo irrevocabile, presuppone che nessun dubbio di inaffidabilità sussista, anche in una prospettiva prognostica. Non è sufficiente la mera rassicurazione del richiedente a sminuire l’attendibilità delle informazioni di fonte ufficiale, e la valutazione deve estendersi anche all’area della prevenzione dei reati e della pericolosità sociale astratta. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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