TARI locazioni turistiche stagionali e continuative: inammissibile il trattamento differenziato senza autorizzazione (TAR Basilicata n. 186 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto generale con cui un Comune approva la tariffa di un tributo appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, mentre il Giudice Tributario può solo disapplicarlo. La riduzione della tassa rifiuti per i locali adibiti ad uso stagionale o non continuativo, prevista dall’art. 66, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 507/1993, costituisce una scelta discrezionale dell’Ente e si applica solo ai locali diversi dalle abitazioni, la cui inutilizzabilità dipenda da fattori oggettivi e non dalla volontà dell’utente. Detta riduzione non spetta, pertanto, al proprietario che eserciti la locazione turistica in forma non imprenditoriale, difettando il requisito della destinazione non abitativa dell’immobile e il titolo autorizzatorio. L’inerzia del Comune sull’istanza di autotutela relativa all’avviso di pagamento è devoluta alla cognizione del Giudice Tributario.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile in Maratea, censito in categoria A/7 (abitazioni in villini), impugnavano la delibera comunale di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2025, nella parte in cui applicava la stessa tariffa sia alle locazioni turistiche stagionali sia a quelle continuative. I ricorrenti, che svolgevano attività ricettiva in forma non imprenditoriale per pochi mesi all’anno, lamentavano l’irragionevolezza dell’equiparazione e deducevano la violazione dell’art. 66, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 507/1993, che consente una riduzione della tassa per l’uso stagionale o non continuativo dei locali. Contestavano altresì il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di autotutela avverso l’avviso di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo affermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla domanda di annullamento dell’atto generale di approvazione della tariffa, precisando che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, il Giudice Tributario può solo disapplicare l’atto generale illegittimo, mentre l’annullamento è riservato al Giudice Amministrativo.
Nel merito, la domanda è stata respinta. La norma invocata è stata interpretata in senso restrittivo, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità citata in sentenza, secondo cui la riduzione presuppone che l’inutilizzabilità dei locali dipenda da fattori oggettivi e non dalla volontà dell’utente. Nel caso di specie, difettava il requisito della destinazione dell’immobile a uso diverso da quello abitativo e, comunque, l’esercizio dell’attività non era assistito da alcuna licenza o autorizzazione che ne attestasse la stagionalità.
Il Collegio ha inoltre evidenziato il carattere discrezionale della riduzione tariffaria, desumibile dal verbo “può” contenuto nella norma, rimessa alla valutazione del Comune sia nell’an che nel quantum.
Da ultimo, la doglianza relativa all’autotutela è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia devoluta al Giudice Tributario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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