Chiamata professore prima fascia: illegittima la valutazione senza criteri sul curriculum (TAR Sicilia n. 281 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia, l’art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 240/2010 impone che la valutazione comparativa dei candidati investa, inderogabilmente, non solo le pubblicazioni scientifiche e l’attività didattica, ma anche il curriculum. Ne deriva che la commissione giudicatrice deve predeterminare criteri di valutazione specifici anche per il curriculum, individuando i titoli curriculari pertinenti al posto messo a concorso. L’omessa predeterminazione di tali criteri, come la loro mancata applicazione in sede di giudizio comparativo, vizia gli atti della procedura e ne determina l’annullamento. Le regole di auto-vincolo fissate dalla lex specialis di gara e dal regolamento di Ateneo integrano il parametro di legittimità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali di un Ateneo siciliano.
Il ricorso è diretto contro il verbale con cui la Commissione ha definito i criteri di valutazione, il verbale di “Relazione finale” con il giudizio comparativo e il decreto rettoriale di approvazione degli atti. La ricorrente lamenta, tra l’altro, che la Commissione abbia predeterminato i criteri senza contemplare alcun parametro per il curriculum e che, in sede di valutazione, abbia omesso ogni esame di tale titolo. L’Ateneo e il controinteressato hanno chiesto il rigetto, eccependo l’inammissibilità dei primi otto motivi e, comunque, l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto assorbente e decisivo il profilo relativo alla predeterminazione dei criteri e alla successiva valutazione. L’art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 240/2010 stabilisce che le Università disciplinano la chiamata nel rispetto del criterio di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica. La norma primaria rende il curriculum oggetto di valutazione necessario, al pari degli altri titoli.
Il regolamento di Ateneo, adottato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.2024, all’art. 6, commi 2 e 3, prevede che la Commissione predetermini i criteri per la valutazione dei candidati e proceda poi collegialmente alla valutazione comparativa sulla base dell’attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum. Tali previsioni sono ribadite dall’art. 8 del bando di concorso, che costituisce lex specialis della procedura.
Secondo il Tribunale, se il regolamento impone la predeterminazione dei criteri per “la valutazione” e precisa che questa deve riguardare anche il curriculum, allora è normativamente imposta anche la predeterminazione di criteri specifici per i curricula. Dal verbale del 4.12.2024 emerge invece che la Commissione si è limitata a fissare i criteri per le sole pubblicazioni scientifiche, l’attività didattica e le attività scientifiche, istituzionali e organizzative, omettendo ogni parametro per il curriculum. Tale predeterminazione è indispensabile per selezionare i titoli curriculari pertinenti al posto, quali gli anni di servizio, il percorso professionale e le esperienze extrauniversitarie di specifico interesse.
Quanto al verbale del 17.2.2025, la Commissione ha affermato di aver valutato anche il curriculum, ma il Collegio ha rilevato che la circostanza non corrisponde al vero, poiché negli allegati non risulta alcuna valutazione dei curricula. Ne deriva una valutazione incompleta dei candidati, in violazione delle regole di auto-vincolo poste dalla lex specialis e della disciplina primaria e regolamentare.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza delle successive determinazioni dell’amministrazione in ordine al segmento di valutazione omesso. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Ateneo, mentre sono state compensate tra le parti private.
Nota della Redazione
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