Tariffa idrica all’ingrosso, motivi non autosufficienti se rinviano ad allegati (TAR Sicilia n. 280 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di specificazione dei motivi di ricorso, prescritto dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., non è soddisfatto dal mero rinvio al contenuto di perizie o relazioni di parte. I motivi di censura devono essere autosufficienti, cioè autonomamente comprensibili dalla sola lettura dell’atto processuale, poiché il thema decidendum si fissa con il ricorso notificato e non con documenti ad esso allegati. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che individui i parametri tariffari asseritamente violati soltanto in un allegato tecnico non notificato, privo di sottoscrizione e di indicazione dell’autore. Il giudizio di legittimità sulla delibera regionale di approvazione della tariffa idrica all’ingrosso resta inoltre condizionato alla verifica demandata all’ARERA, non ancora intervenuta.

Il Fatto

L’Assemblea territoriale idrica ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta regionale con cui è stata approvata, per il periodo regolatorio 2016-2019 e per l’aggiornamento biennale 2018-2019, l’articolazione tariffaria del gestore del servizio idrico all’ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano economico-finanziario e al programma degli interventi. Il ricorso investiva anche il parere della Commissione idrica regionale e le note assessoriali richiamate nella delibera.

Con sentenza non definitiva n. 954/2024 la Sezione ha rigettato il primo motivo e ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale in materia di risorse idriche. Con la sentenza n. 59/2025 la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni relative a una disposizione e non fondate quelle relative alle altre. Il giudizio è quindi proseguito per la decisione sul motivo residuo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della pronuncia della Corte costituzionale e ne trae il rigetto del terzo motivo, articolato sulla norma regionale non accolta nel giudizio di costituzionalità. Il primo motivo era già stato definito come infondato. La decisione si concentra dunque sul secondo motivo.

Con tale censura la ricorrente ha sostenuto che la Giunta avrebbe determinato una tariffa al metro cubo superiore ai parametri prescritti dall’ARERA, rinviando per la dimostrazione alle considerazioni tecniche contenute in un proprio allegato. La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità della doglianza per genericità e per eterointegrazione tramite un documento mai notificato.

L’eccezione è accolta. Il Collegio rileva che la ricorrente non ha indicato in quali parti le delibere dell’ARERA richiamate nel motivo sarebbero state violate. L’unico modo per cogliere il contenuto sostanziale della censura è la lettura dell’allegato, recante note tecniche di supporto, non sottoscritto e privo dell’indicazione dell’autore, oltre che non notificato alle controparti.

Il Collegio richiama quindi il consolidato orientamento per cui l’onere di specificazione non può essere assolto mediante il rinvio a perizie di parte, dovendo i motivi essere autosufficienti. Vengono citate Cons. Stato, Sez. IV, n. 6219 del 2025, Cons. Stato, Sez. III, n. 4339 del 2025 e C.G.A.R.S. n. 690 del 2020. A ciò si aggiungono il carattere generico della relazione e il fatto che l’ARERA non si è ancora pronunciata sulla tariffa.

Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente inammissibile e rigettato nel resto, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nulla sulle spese per le parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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