Informativa antimafia fondata su quadro indiziario risalente ma non modificato (TAR Sicilia n. 291 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa. Il giudizio prefettizio non può essere “sezionato” limitandosi al solo periodo intercorrente tra due provvedimenti, ma va valutato nel complesso di un’istruttoria pluriennale. L’assenza di una presa di distanza dagli interessi della famiglia mafiosa di appartenenza, unitamente a condanne sopravvenute del legale rappresentante e alla richiesta di ingenti finanziamenti pubblici nonostante l’efficacia dell’interdittiva, conferma la persistenza del rischio. La prevenzione collaborativa non è applicabile quando il pericolo di infiltrazione assume carattere non occasionale.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore immobiliare, ha impugnato il provvedimento di interdittiva antimafia adottato dalla Prefettura nel 2023, insieme al verbale del Gruppo Provinciale Interforze. La misura si fondava sul quadro indiziario già emerso con l’interdittiva del 2016, aggiornato con ulteriori elementi: i legami parentali del legale rappresentante con soggetti condannati per associazione mafiosa, l’assenza di dissociazione dal contesto criminale, alcune condanne sopravvenute per reati fiscali e la richiesta di ingenti finanziamenti pubblici in spregio all’efficacia del precedente provvedimento.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 per la pretermissione del contraddittorio procedimentale, l’insussistenza di elementi nuovi rispetto al 2016 e l’erronea valutazione dei singoli indizi. L’amministrazione si è costituita, sostenendo la legittimità del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso l’integrazione postuma del provvedimento. L’atto impugnato ha adeguatamente motivato le ragioni della pretermissione del preavviso procedimentale, valorizzando la richiesta di un finanziamento pubblico di circa quattro milioni di euro avanzata nonostante la piena efficacia dell’interdittiva. Il riferimento a tale circostanza è contenuto nel provvedimento stesso e non costituisce un’aggiunta difensiva successiva.

Quanto alle esigenze di celerità, il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 1235/2025 della stessa Sezione, resa nei confronti di altra società riferibile al medesimo legale rappresentante, nella quale è stato riconosciuto il carattere di urgenza in relazione al peculiare quadro fattuale. La circostanza che nel 2025 la Prefettura abbia avviato un nuovo procedimento non è stata provata e, in ogni caso, rientra negli ampi poteri discrezionali dell’amministrazione.

Nel merito, il Collegio ha respinto il secondo e il terzo motivo. Il quadro indiziario del 2016 era già stato ritenuto sufficiente da questo Tribunale con la sentenza n. 432/2023 e dal C.g.a.r.s. con la sentenza n. 593/2023. Il pericolo non cessa per il solo stato di detenzione dei congiunti, poiché anche dal carcere i parenti mafiosi possono influire sull’attività imprenditoriale. Gli stretti vincoli parentali e le emergenze processuali depongono per una gestione “clanica” dell’impresa.

Il Collegio ha sottolineato che l’istruttoria affonda le radici in quattordici anni di approfondimenti e non può essere valutata limitandosi al periodo 2016-2023. Le condanne sopravvenute del legale rappresentante, pur non essendo reati spia, denotano la disinvoltura con cui questi ha omesso di rappresentare la destinazione di interdittive. La sentenza di assoluzione della Corte d’appello di Milano non muta il quadro, poiché non evidenzia alcuna cesura con i rapporti indizianti e conferma l’uso dei locali sociali. La prevenzione collaborativa è stata esclusa per il carattere non occasionale del pericolo.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nessuna statuizione riguardo al Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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