Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ammissione al contributo (TAR Sicilia n. 190 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ammissione dell’impresa al contributo richiesto, comunicata dall’Amministrazione nel corso del giudizio, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. L’iniziale provvedimento di esclusione, fondato su un DURC irregolare rilasciato dall’Istituto previdenziale, non è sindacabile nel merito dall’Amministrazione procedente, priva di autonomo potere di valutazione delle risultanze dell’Istituto. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione in tale ripartizione di competenze, che esclude la configurabilità di un suo inadempimento.

Il Fatto

Con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 l’Assessorato regionale approvava l’Avviso Pubblico “BONUS ENERGIA SICILIA – Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica”, dotato di € 150.000.000,00. La società ricorrente presentava istanza il 22.02.2023 e, negli elenchi provvisori approvati con DDG n. 1092 del 30.06.2023, veniva collocata tra le imprese ammesse.

Nel novembre 2023 l’Istituto previdenziale notificava un invito a regolarizzare, con DURC negativo per sanzioni di € 174,67. Con DDG n. 2889/7s del 14/12/2023 la società veniva quindi collocata nell’Allegato 5 tra le istanze non ammesse per “DURC IRREGOLARE”. Dopo la diffida e il sollecito della ricorrente, l’Istituto annullava il DURC negativo, accertando che l’irregolarità era stata sanata nei termini. L’Amministrazione non riammetteva però l’impresa, che proponeva ricorso.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’Amministrazione resistente, esaminata la documentazione sulla posizione contributiva dell’impresa, riconosceva il diritto della ricorrente a percepire il contributo, chiedendo a Infocamere di quantificare l’importo spettante. Con nota la Regione comunicava la definitiva ammissione della società al contributo, con reinserimento nell’Allegato 1 del citato DDG n. 2889/7S.

La ricorrente ha quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, allegando la piena soddisfazione della propria pretesa. Il Tribunale rileva che, nelle more dell’udienza, l’Amministrazione ha comunicato la definitiva ammissione al contributo e quantificato l’importo, sì che la pretesa dell’istante ha trovato integrale riconoscimento.

Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. La norma processuale opera qui in funzione del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia, conseguente alla condotta satisfattiva dell’Amministrazione.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa. L’iniziale non ammissione era dipesa dal rilascio di un DURC irregolare da parte dell’Istituto previdenziale, dalle cui risultanze l’Amministrazione resistente non poteva discostarsi, in mancanza di un autonomo potere di valutazione e apprezzamento del suo contenuto. Il Tribunale richiama sul punto TAR Lazio, sez. V, n. 9012 del 01.07.2022, a sostegno dell’esclusione di un addebito dell’esito del giudizio in capo all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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