Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 192 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente per effetto del venir meno dell’interesse sostanziale, determina la definizione del giudizio con sentenza dichiarativa e non con pronuncia sul merito. Il giudice deve pertanto limitarsi a prendere atto della sopravvenienza e a dichiarare la carenza di interesse, senza esaminare i motivi di ricorso. La compensazione delle spese di lite resta affidata alla valutazione del giudice e può essere disposta in ragione della specifica richiesta della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato una serie di atti amministrativi adottati nell’ambito del procedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Le censure riguardavano in particolare le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e recepite dagli atti regionali, nella parte in cui avevano determinato lo stralcio di alcune porzioni del progetto. Il contenzioso si è poi esteso, con motivi aggiunti, al decreto di VIA, alla determinazione conclusiva del procedimento di PAUR e all’Autorizzazione Unica.
Dopo la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, la società ha proseguito l’iter amministrativo avviando la procedura di verifica di ottemperanza. In vista dell’imminente avvio dei lavori, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto del proposito manifestato dalla parte ricorrente. Il presupposto della decisione è di natura processuale: la sopravvenienza fattuale e procedimentale ha fatto venir meno l’interesse sostanziale che sorreggeva l’impugnazione, rendendo non più necessaria una pronuncia sul merito dei motivi.
La vicenda si era progressivamente estesa dal ricorso introduttivo ai decreti di VIA, alla determinazione conclusiva del PAUR e all’Autorizzazione Unica, sempre con riferimento alle medesime prescrizioni ritenute lesive. L’avvio della procedura di verifica di ottemperanza, in fase avanzata e prossima alla conclusione, ha reso evidente il venir meno dell’interesse alla definizione della causa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso. Quanto alle spese di lite, la compensazione tra le parti è stata disposta in ragione della specifica richiesta formulata dalla ricorrente.
La pronuncia si colloca nel solco della consolidata regola per cui la sopravvenuta carenza di interesse impone una sentenza dichiarativa, che definisce il giudizio senza esaminare il merito delle censure. La conseguenza processuale è la chiusura del giudizio con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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