Revoca del nulla osta per lavoro subordinato: effetti del riesame e sopravvenienze (TAR Lombardia n. 3369 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, ove l’amministrazione, all’esito del riesame disposto in sede cautelare, adotti un nuovo provvedimento espresso di rigetto dell’istanza, il ricorso avverso la revoca diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo il provvedimento sopravvenuto essere impugnato nell’ordinario termine di decadenza. Costituisce invece cessazione della materia del contendere l’avvenuto rilascio di un nuovo nulla osta in favore dell’interessato, sempre che non residui un dichiarato interesse a fini risarcitori.
Il Fatto
Alcuni cittadini egiziani impugnavano i decreti con cui lo Sportello unico per l’immigrazione aveva disposto la revoca dei nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, rilasciati su richiesta di un datore di lavoro. I provvedimenti erano motivati con l’inadeguata capacità economica dell’impresa e con carenze documentali, tra cui l’assenza di un DURC in corso di validità e la mancata dimostrazione della sistemazione alloggiativa. Con ordinanza cautelare, il TAR accoglieva l’istanza ai fini del riesame, rilevando l’assenza di prova delle comunicazioni di avvio del procedimento. L’amministrazione, nel termine assegnato, riferiva di aver adottato un provvedimento di rigetto per due ricorrenti e di non aver ancora potuto procedere per gli altri due. Successivamente, depositava una nuova relazione con cui comunicava il rilascio del nulla osta per i restanti richiedenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente esaminato la posizione del ricorrente per il quale l’amministrazione, all’esito del riesame eseguito in ottemperanza all’ordinanza cautelare, aveva adottato un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di rilascio del nulla osta. Il Collegio ha osservato che l’amministrazione non si è limitata a eseguire l’ordinanza, ma si è rideterminata complessivamente sulla posizione dell’interessato, alla luce di una rinnovata istruttoria condotta anche sulla base della documentazione integrativa sopravvenuta. Tale provvedimento costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa e, avendo contenuto sostanzialmente ostativo alla pretesa, avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di legge, anche mediante motivi aggiunti. Non essendo stata dimostrata l’instaurazione di un ricorso autonomo o la proposizione di motivi aggiunti, il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Per gli altri ricorrenti, il TAR ha preso atto dell’avvenuto rilascio di un nuovo nulla osta per lavoro subordinato, come comunicato dalla Prefettura e non contestato dalle parti. Sebbene i nuovi atti non risultino adottati in esecuzione dell’ordinanza di riesame e l’amministrazione abbia preannunciato l’intenzione di procedere a una nuova revoca, gli interessati hanno comunque ottenuto in via amministrativa il bene della vita oggetto della pretesa. In assenza di una dichiarazione di interesse a fini risarcitori, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta oggettiva inutilità del processo. La peculiarità della vicenda ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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