Il bilanciamento cautelare nella gara pubblica: prevale l’interesse alla celere aggiudicazione (TAR Lombardia n. 535/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la valutazione delle ragioni di merito deve essere condotta in modo concreto e contestualizzato, con conseguente esclusione della configurabilità del fumus boni iuris quando la fondatezza del ricorso richieda un approfondimento non compatibile con la natura sommaria del giudizio incidentale. La relativa delibazione è, infatti, preclusa dalla complessità delle questioni dedotte, che impone il rinvio alla trattazione del merito. In tale contesto, il requisito del danno grave e irreparabile deve essere valutato in comparazione con gli interessi coinvolti: l’interesse dell’amministrazione a dare celere esecuzione alla procedura di gara prevale sull’interesse del ricorrente, qualora la sua posizione possa essere pienamente reintegrata per effetto di un eventuale annullamento dell’aggiudicazione all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella graduatoria del Lotto n. 8 della procedura per la fornitura di set in TNT sterile, ha impugnato, chiedendone la sospensione, la determina di aggiudicazione del Lotto, oltre agli atti presupposti e connessi. Ha contestato la composizione della Commissione giudicatrice, la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione, deducendo plurimi vizi di legittimità. Con il ricorso al TAR ha quindi richiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento favorevole alla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare. Con riferimento al fumus boni iuris, ha rilevato che le questioni poste a fondamento del ricorso sono complesse e necessitano di un esame approfondito, non consentito in sede cautelare, anche in considerazione del fatto che la ricorrente si è collocata solo al quinto posto nella graduatoria finale del Lotto conteso. Tale complessità rende preclusa anche la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Venendo al periculum in mora, il Collegio ha operato una comparazione tra gli interessi contrapposti, ritenendo prevalente quello dell’Amministrazione a concludere celermente la procedura di gara, attivata a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. L’interesse pubblico alla celere stipula della convenzione è stato pertanto bilanciato con il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, risultato recessivo.
Il Tribunale ha, quindi, fissato per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 14 gennaio 2027, compensando tra le parti le spese della presente fase cautelare.
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Nota della Redazione
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