Difetto di giurisdizione per i contributi PAC a requisiti vincolati (TAR Sardegna n. 199 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla concessione o revoca di finanziamenti pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione e la pubblica amministrazione esercita un potere vincolato, limitandosi a verificarne la sussistenza. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, quando la concessione del contributo è discrezionale o avviene all’esito di procedure comparative. L’eventuale discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di ammissibilità in fase di definizione della lex specialis non incide sul riparto, che va valutato in relazione al provvedimento concessivo.
Il Fatto
Un giovane agricoltore impugnava dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento con cui ARGEA Sardegna aveva rigettato la domanda di sostegno presentata per l’annualità 2023, nell’ambito dell’intervento SRA03-ACA3 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, per un importo di Euro 2.179,28. Il diniego si basava sul rilievo che i terreni oggetto della richiesta risultavano coltivati con colture differenti da quelle ammesse dal bando, come emerso dal Sistema integrato di gestione e controllo. Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione dell’art. 6.1.3 del bando e il difetto di istruttoria e di motivazione, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti previa sospensione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di finanziamenti pubblici. Secondo tale principio, occorre distinguere tra le ipotesi in cui la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione, configurandosi un diritto soggettivo del privato, e quelle in cui residua un margine di discrezionalità amministrativa o si procede a una selezione comparativa, che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ha accertato che, nel caso di specie, il finanziamento era riconosciuto direttamente dalla normativa di riferimento ed era sottratto a qualsiasi valutazione discrezionale dell’amministrazione. ARGEA svolgeva un’attività di mero riscontro dei requisiti vincolati, mediante procedura informatica automatizzata attraverso l’applicativo SIGC, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Tale circostanza, confermata dall’amministrazione nell’udienza camerale, ha indotto il Tribunale a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Il TAR ha infine disatteso la tesi del ricorrente, secondo cui la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di ammissibilità nella fase di definizione della lex specialis avrebbe dovuto radicare la giurisdizione amministrativa. La situazione giuridica soggettiva va, infatti, apprezzata in relazione al provvedimento concessivo, che nella fattispecie era connotato da natura di diritto soggettivo. La complessità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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