Ottemperanza al giudicato e legittimazione attiva parziale del successore nel credito (TAR Sicilia n. 101 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ordina la restituzione di terreni illegittimamente occupati e la riduzione in pristino, la legittimazione attiva del successore a titolo particolare dell’originaria parte attrice va verificata in concreto. Il ricorso è pertanto accolto nei soli limiti in cui risulti comprovata la titolarità dei beni in capo al ricorrente. Ne consegue che l’obbligo dell’amministrazione di restituire e ridurre in pristino opera solo per i fondi di cui sia accertata la proprietà, con risarcimento del danno proporzionalmente ridotto in ragione della minore ampiezza delle aree. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando il ritardo nell’esecuzione sia riconducibile alla mancata comunicazione, da parte del ricorrente, del proprio subentro nella titolarità dei beni.

Il Fatto

Il ricorrente, acquirente di una società succeduta a titolo particolare all’originaria parte attrice del giudizio di merito, ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1779 del 4.11.2024, corretta con decreto n. 531/2025. Con quella pronuncia l’amministrazione era stata condannata alla restituzione di alcuni terreni e alla riduzione in pristino, nonché al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Lamentando l’inottemperanza, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione di conformarsi, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, oltre alla condanna alla penalità di mora. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Con ordinanza collegiale n. 2568/2025 il TAR ha disposto incombenti istruttori per verificare il subentro societario e la proprietà delle aree.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva anzitutto che il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è stato notificato all’amministrazione l’11.3.2025, è passato in giudicato ed è decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, quanto alle statuizioni di condanna. Sussistono dunque i presupposti dell’ottemperanza.

L’istruttoria ha confermato la successione della società acquirente all’originaria parte attrice. È risultata invece comprovata la proprietà in capo al ricorrente solo di parte dei terreni oggetto del giudicato, tenuto conto dei frazionamenti intervenuti. Per alcune particelle la titolarità non è emersa affatto; per altre solo una porzione ridotta.

Da qui la conseguenza: il ricorso può essere accolto nei limiti in cui è parzialmente comprovata la titolarità dei beni. L’amministrazione è tenuta a restituire, previa riduzione in pristino — salva la facoltà di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 — solo i terreni di proprietà del ricorrente, e a risarcire il danno in misura proporzionalmente ridotta.

Quanto alle spese di CTU, il TAR rileva che non vi è prova della cessione del credito in favore del ricorrente; quanto alle spese del doppio grado di merito, esse furono liquidate in favore del difensore distrattario, che non è parte del giudizio di ottemperanza e quindi esulano da esso.

Infine, sulla penalità di mora, il collegio osserva che per l’obbligo di restituzione e riduzione in pristino il ricorrente non ha mai comunicato all’amministrazione il subentro nella titolarità di parte dei terreni. Sarebbe perciò iniquo condannare la p.a. a ulteriori somme per il ritardo. Il TAR dichiara l’obbligo di conformazione nel termine di 90 giorni e nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine; le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili per la condotta processuale del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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