Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dopo esame di Stato ripetuto (TAR Lombardia n. 1039 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di non superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e dei verbali di scrutinio finale, nella parte in cui deliberano il giudizio di non superamento dell’esame di maturità, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse laddove la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di merito, avendo nel frattempo ripetuto la classe e concluso il percorso scolastico dopo il rigetto dell’istanza cautelare. La definizione in rito del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere non preclude la possibilità di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione dei giusti motivi rivenienti dalla natura della pronuncia.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR il provvedimento con cui è stato deliberato il non superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché il giudizio finale di non superamento delle prove di esame per il conseguimento del diploma di istruzione superiore. Ha inoltre chiesto l’annullamento dei verbali di scrutinio finale nella parte in cui veniva deliberato il giudizio negativo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Nelle more del giudizio, dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la ricorrente ha ripetuto la classe e ha successivamente concluso il proprio percorso scolastico. Con memoria depositata in data 27 giugno 2026, la stessa ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito, atteso il sopraggiunto conseguimento dell’obiettivo formativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, fondata sull’avvenuto superamento dell’esame di Stato dopo la ripetizione dell’anno scolastico, determina la cessazione della necessità di una pronuncia nel merito.
La pronuncia di improcedibilità non richiede l’accertamento della fondatezza delle censure dedotte, essendo l’interesse alla decisione venuto meno per un fatto sopravvenuto e non più rinnovabile. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che la ricorrente, avendo concluso il percorso scolastico, non potrebbe trarre alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, il quale ha ormai esaurito i suoi effetti nella sfera giuridica della stessa.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione della definizione in rito del giudizio e della natura della controversia, che involge profili attinenti al diritto all’istruzione della ricorrente. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza pubblica dell’8 luglio 2026, con conseguente ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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