Rigetto dell’emersione per referto medico contraffatto e omessa traduzione del provvedimento (TAR Toscana n. 968 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione del provvedimento che incide sulla sfera giuridica dello straniero nella lingua da questi conosciuta non ne determina l’illegittimità quando non ha impedito l’impugnazione tempestiva e l’esercizio compiuto del diritto di difesa, degradando a mera irregolarità. La prescrizione è norma strumentale, preordinata a evitare un vulnus sostanziale alle prerogative difensive (art. 24 Cost., art. 6 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea); in difetto di allegazione del pregiudizio, la censura è inammissibile per carenza di interesse. Il termine residuale di trenta giorni per la conclusione del procedimento (art. 2, comma 2, legge n. 241/1990) ha carattere ordinatorio e acceleratorio: il suo superamento non vizia l’atto conclusivo. Nel procedimento di emersione, l’accertata non veridicità della documentazione medica giustifica il rigetto ai sensi dell’art. 103, comma 18, D.L. n. 34/2020, né rileva la prova documentale prodotta per la prima volta in giudizio, estranea al quadro istruttorio su cui l’Amministrazione ha deciso.

Il Fatto

Il datore di lavoro ha presentato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della competente Prefettura l’istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore del lavoratore straniero, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020. L’Ufficio, rilevata la non veridicità della documentazione medica versata a sostegno dell’istanza, l’ha rigettata con decreto dell’1.12.2021.

Il lavoratore ha impugnato il decreto davanti al TAR Toscana, deducendo l’omessa traduzione del provvedimento, l’eccessiva durata del procedimento e l’infondatezza nel merito, con eccesso di potere. L’Amministrazione si è costituita, depositando una documentata relazione sui fatti di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sulla prima censura, relativa all’omessa traduzione, il TAR rileva un duplice profilo. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse, perché il ricorrente non ha allegato alcuna lesione sostanziale alle proprie prerogative difensive: il provvedimento è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con piena conoscenza legale, e il ricorso è stato proposto entro i termini decadenziali dell’art. 29 cod. proc. amm.

La censura è inoltre infondata nel merito. Le doglianze formulate rivelano la compiuta conoscenza del contenuto della determinazione impugnata. Per costante giurisprudenza, richiamata nella specie (Cons. Stato, sez. III, n. 950 del 2024), l’omessa traduzione non è motivo di illegittimità quando non ha impedito l’impugnazione tempestiva e lo svolgimento delle difese, restando la violazione formale una mera irregolarità. Manca, pertanto, il presupposto per la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.

Il secondo motivo è infondato. Il termine residuale di trenta giorni (art. 2, comma 2, legge n. 241/1990) ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio. In assenza di una disposizione che lo qualifichi come perentorio o commini la decadenza, il suo superamento determina un’irregolarità non viziante (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5595 del 2025; Cons. Stato, sez. VII, n. 6854 del 2024).

Il terzo motivo non è accolto. L’Amministrazione ha accertato la non autenticità del referto medico prodotto: l’azienda ospedaliera, interpellata, ha negato che il paziente avesse effettuato l’accertamento e che la firma apposta fosse del sanitario, rilevando la coincidenza del testo con un esame intestato ad altro soggetto. Il rigetto si fonda quindi sull’art. 103, comma 18, D.L. n. 34/2020, che sancisce la nullità del contratto di soggiorno stipulato su istanza contenente dati non rispondenti al vero.

Il ricorrente non contesta la veridicità di tali accertamenti, ma produce in giudizio una nuova documentazione sulla propria presenza in Italia. Il TAR osserva che tale prova è estranea al procedimento amministrativo: la determinazione conclusiva è stata assunta su un quadro istruttorio che non la contempla. Ne consegue che non è censurabile, sotto il profilo dell’eccesso di potere, una decisione adottata su accertamenti non contestati nel merito, restando ultronea ogni valutazione sulla rilevanza del nuovo mezzo di prova.

Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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