Risarcimento da provvedimento illegittimo e prova del danno da chiusura d’impresa (TAR Sicilia n. 104 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, ivi compresi quelli di tipo oppositivo, correlata all’adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, sussumibile nell’art. 2043 cod. civ. La lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre la lesione dell’interesse materiale, ossia del bene della vita ambito. L’accertata illegittimità del provvedimento determina una presunzione di colpa in capo alla P.A., con onere probatorio del danneggiato assolto mediante l’indicazione di tale circostanza. Il danno all’immagine non sussiste in re ipsa e richiede prova dell’an e del quantum. Il lucro cessante da chiusura dell’attività può essere liquidato equitativamente, purché l’interessato produca elementi contabili o fiscali attestanti consistenza e redditività dell’impresa.
Il Fatto
Ad esito di un pregresso giudizio, il TAR Sicilia aveva annullato la determinazione dirigenziale n. 3405 del 31.07.2023 con cui la Città Metropolitana di Palermo aveva disposto la chiusura di un’agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche. L’Amministrazione aveva ritenuto mancante il requisito della disponibilità di locali idonei ex art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 264/1991, senza considerare la disciplina di esonero del successivo art. 10 per le agenzie già in esercizio da oltre tre anni.
La sentenza di annullamento è passata in cosa giudicata. Il titolare dell’agenzia ha quindi agito ex art. 30 cod. proc. amm. per il risarcimento dei danni patrimoniali e all’immagine conseguenti alla chiusura forzata protrattasi dal 01.08.2023 al 22.11.2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione della fattispecie operata dall’Adunanza Plenaria: la responsabilità per lesione di interessi legittimi è aquiliana, ex art. 2043 cod. civ. Non basta l’illegittimità del provvedimento: occorre la lesione del bene della vita. Nel caso di interesse oppositivo, collegato a un bene di cui il ricorrente già disponeva, la lesione dell’interesse materiale è automatica, poiché il libero esercizio dell’attività economica è consustanziale alla posizione giuridica lesa.
Quanto all’elemento soggettivo, il Tribunale richiama la presunzione di colpa derivante dall’accertata illegittimità del provvedimento. Nel caso concreto la prova è rafforzata: l’interessato aveva segnalato la disciplina di favore già in sede procedimentale e con successiva istanza di autotutela, rimasta senza esito. La P.A. ha quindi agito con grave negligenza, in contrasto con i canoni di cui all’art. 97 Cost.
Sulla quantificazione del lucro cessante, il Tribunale applica il principio secondo cui la perdita va provata con documentazione fiscale e contabile attestante il fatturato e gli utili degli anni precedenti. Il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni fiscali del biennio precedente e un’analisi contabile, da cui emerge un incasso giornaliero medio di € 47,87 e una perdita di € 5.362,00 nel periodo di chiusura.
Le controdeduzioni dell’Amministrazione sui dati A.C.I. e Motorizzazione Civile sono respinte, perché quei dati riguardano solo i servizi rimborsabili dagli enti pubblici e non esauriscono i ricavi dell’agenzia. È invece accolta la censura sulla flessione estiva degli introiti. Il Tribunale applica quindi un coefficiente correttivo in diminuzione del 20%, liquidando il danno in € 4.289,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 01.08.2023.
La domanda di risarcimento del danno all’immagine commerciale è rigettata per difetto di prova. Le spese seguono la soccombenza della Città Metropolitana, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e sono compensate verso la controinteressata.
Nota della Redazione
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