Occupazione sine titulo e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Sicilia n. 28 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulla controversia relativa all’occupazione di un’area privata quando l’amministrazione non abbia posto in essere alcun atto tipico della procedura espropriativa, a partire dalla dichiarazione di pubblica utilità. In tale ipotesi l’occupazione va qualificata come occupazione sine titulo, riconducibile a un comportamento materiale privo di base autoritativa, e la domanda di restituzione e di risarcimento del danno appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di illecito di diritto comune ex artt. 2043 ss. c.c. La qualificazione prescinde dalla natura pubblica dell’opera e dalla sua destinazione viaria, rilevando unicamente l’esistenza o l’assenza di un titolo ablativo.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno chiesto al TAR l’accertamento del diritto alla restituzione e al ripristino di alcune aree di loro proprietà, sulle quali risulta realizzato un tratto di strada provinciale, oltre alla condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da occupazione illegittima. Le aree erano pervenute alle ricorrenti dapprima in enfiteusi e poi in piena proprietà per intervenuta usucapione speciale.

In via subordinata hanno dedotto l’impossibilità della restituzione per intervenuta trasformazione dei beni, chiedendo il risarcimento per equivalente. La resistente non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sollecitato chiarimenti all’amministrazione sull’esistenza di una formale dichiarazione di pubblica utilità e sull’eventuale pendenza di un procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Dalla nota acquisita emerge che, per il tronco interessato, non esiste alcun atto di dichiarazione di pubblica utilità né risulta avviata o conclusa una procedura espropriativa.

L’amministrazione ha inoltre dichiarato di non essere in grado di determinare quale ente, e in quale forma, abbia originariamente eseguito l’occupazione, nonché di non aver avviato alcun procedimento ex art. 42-bis, ritenendo di dover esperire preliminarmente una definizione bonaria ancora allo stato istruttorio.

Il quadro dichiarato esclude con certezza l’esercizio di un potere amministrativo in materia espropriativa. L’occupazione va quindi qualificata come sine titolo, riconducibile a un mero comportamento materiale della pubblica amministrazione. Richiamando Cass., SS.UU., n. 735/2015 e Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2020, il Collegio ricorda che la giurisdizione amministrativa presuppone il compimento di almeno un atto tipico della procedura espropriativa.

In difetto di tale atto la controversia non attiene all’esercizio del potere autoritativo, ma a un illecito di diritto comune disciplinato dagli artt. 2043 ss. c.c., con devoluzione della cognizione al giudice ordinario. Le domande sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione. Nessun provvedimento sulle spese, stante la mancata costituzione della resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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