VIA negativa e diniego di PAUR sorretti da ampie valutazioni discrezionali (TAR Sicilia n. 33 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di compatibilità ambientale l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnico-amministrativa, non riducibile a mero accertamento tecnico, perché implica il bilanciamento di interessi pubblici e privati contrapposti. Ne consegue che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione procedente, salvo che ricorrano profili di illogicità o palesi errori di fatto. In sede di conferenza di servizi, il criterio delle posizioni prevalenti non è numerico-quantitativo ma qualitativo e sostanziale: gli interessi paesaggistici, ambientali, idrogeologici e naturalistici hanno peso specifico maggiore rispetto a quelli tutelati dagli enti che si sono espressi favorevolmente. Nella V.I.A. e nel P.A.U.R. grava sul proponente l’onere di indicare le alternative, compresa l’opzione zero, mentre l’Amministrazione non deve indicare le azioni necessarie a superare il diniego.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale con cui l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo su un progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi in una cava dismessa. L’istanza era stata presentata nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e presupponeva il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Dopo una serie di pareri istruttori non favorevoli, il procedimento è stato definito in senso negativo. In pendenza del giudizio l’Amministrazione ha proseguito l’iter, convocando la conferenza di servizi, che si è conclusa con il diniego del P.A.U.R. La ricorrente ha quindi proposto ricorso introduttivo e motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente le censure. In via preliminare richiama i consolidati principi sull’ampia discrezionalità delle valutazioni di compatibilità ambientale, che non costituiscono un mero atto tecnico ma esercizio di una vera funzione di indirizzo, con bilanciamento di molteplici interessi pubblici e privati.

Le doglianze sul difetto di istruttoria sono respinte. L’Amministrazione non ha un onere di analitica confutazione delle osservazioni della parte privata, essendo sufficiente una motivazione complessivamente resa. Decisiva è la circostanza, incontestata, che non è stato prodotto né attuato alcun progetto di recupero ambientale dell’ex cava, previsto dalla normativa regionale e parte integrante dell’autorizzazione alla coltivazione. Non appare illogico che l’utilizzo come discarica non possa prescindere dal previo recupero della zona, anche in considerazione del vincolo idrogeologico gravante sull’area.

Quanto alla asserita prevalenza dei pareri favorevoli, il Collegio ribadisce che il concetto di prevalenza non esprime una maggioranza numerica, ma una misura qualitativo-sostanziale, da determinare con discrezionalità in ragione della natura degli interessi coinvolti. Le Amministrazioni titolari della tutela ambientale e territoriale si sono espresse negativamente con valutazioni ritenute prevalenti e assorbenti, autonomamente idonee a sorreggere il diniego.

Non coglie nel segno la censura sulla pretesa vincolatività della V.I.A. negativa. Se in astratto il P.A.U.R. potrebbe non avere contenuto automaticamente negativo, nel caso concreto il diniego si fonda sulle posizioni sfavorevoli prevalenti e su un’esaustiva motivazione resa per relationem ai pareri istruttori negativi.

Infine, il Collegio respinge la censura sulla mancata indicazione delle azioni idonee a superare il diniego: spetta al proponente indicare le alternative, mentre l’Amministrazione deve solo vagliarle. Ricorso e motivi aggiunti sono infondati; il rigetto delle domande di annullamento travolge l’istanza risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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