Procedura selettiva per incarichi dirigenziali sanitari e natura concorsuale (C.G.A.R.S. n. 345 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure di conferimento di incarichi dirigenziali nel Servizio sanitario nazionale, attivate ai sensi dell’art. 15-septies del d. lgs. n. 502 del 1992 ma articolate con nomina di una commissione giudicatrice, valutazione di titoli e colloquio, formazione di una graduatoria e attribuzione di punteggi, hanno natura concorsuale e attraggono la procedura nell’ambito del concorso pubblico. Ne deriva l’applicazione del d.P.R. n. 483 del 1997, con obbligo di sorteggio dei componenti della commissione tra i soggetti individuati dall’art. 6, comma 2, del medesimo d.P.R., restando irrilevante il silenzio del regolamento interno dell’ente. Sussiste, in tali casi, la giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo la scelta del direttore generale espressione di attività di diritto privato né di poteri fiduciari. Il bando e gli atti di nomina della commissione sono impugnabili unitamente all’atto conclusivo che rende attuale la lesione.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera di rilievo nazionale pubblicava, ai sensi dell’art. 15-septies del d. lgs. n. 502 del 1992, avvisi pubblici per l’assunzione a tempo determinato di due dirigenti medici di alta specializzazione, da destinare a una specifica unità operativa. La selezione prevedeva la valutazione dei titoli e, per i soli candidati giudicati idonei, un colloquio orale, con formazione finale di una graduatoria.

Uno dei candidati otteneva la valutazione « non adeguato » sui titoli e restava escluso dalla fase successiva. Impugnava quindi gli atti della procedura davanti al T.a.r. per la Sicilia, che accoglieva il ricorso per l’illegittima composizione della commissione, ordinando di riavviare la selezione dalla nomina di una nuova commissione, e respingeva la domanda risarcitoria. L’azienda proponeva appello, contestando la giurisdizione, la tardività del ricorso e l’applicabilità del d.P.R. n. 483 del 1997.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 15, comma 7, del d. lgs. n. 502 del 1992 prevede il concorso pubblico come modalità ordinaria di accesso alla dirigenza sanitaria. L’art. 15-septies ammette incarichi a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza, ma costituisce eccezione che va delimitata in modo rigoroso, secondo l’insegnamento della Corte cost. n. 363 del 2006.

Nel caso concreto la procedura presenta molteplici indici di concorsualità: la nomina di una commissione esaminatrice, lo svolgimento di prove selettive, l’attribuzione di punteggi e la chiusura con una graduatoria approvata. A ciò si aggiunge il dato letterale degli atti impugnati, che richiamano le « procedure concorsuali » e le « risultanze concorsuali ». La Corte richiama, per considerazioni analoghe, Cass. civ., sez. un., n. 21600 del 2018.

La graduatoria è vincolante: una volta optato per il concorso, l’amministrazione non può reclutare un candidato diverso da quello collocato al primo posto. L’obbligo di motivazione del conferimento dell’incarico, di rilevanza costituzionale, non legittima deroghe alle risultanze concorsuali, ma riguarda soltanto la valutazione dell’idoneità del vincitore rispetto agli obiettivi da perseguire.

Il regolamento interno dell’ente, silente sul punto, non avrebbe potuto introdurre un assetto diverso, essendo subordinato alla disciplina primaria. Nemmeno la contrattazione collettiva soccorre l’azienda, poiché l’art. 40 del d. lgs. n. 165 del 2001 le affida il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, non le modalità di accesso al pubblico impiego.

Da tali premesse discende il rigetto del primo motivo: la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Quanto al secondo, il bando è impugnabile solo con l’atto di approvazione della graduatoria, salvo clausole impositive di requisiti o oneri incomprensibili, e i vizi di composizione della commissione si fanno valere quando i lavori si sono conclusi negativamente per l’interessato. Il terzo motivo è infondato, poiché la natura concorsuale imponeva l’applicazione del d.P.R. n. 483 del 1997, con obbligo di sorteggio dei commissari. L’appello è respinto, con condanna dell’azienda alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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