Il giudicato sul beneficio economico dei docenti precari si esegue in ottemperanza (TAR Campania n. 4723 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato che condanna l’Amministrazione a riconoscere la carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti precari è ammissibile ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. quando la sentenza non sia stata impugnata e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996. L’accoglimento comporta l’ordine di pagamento nel termine di sessanta giorni e la nomina del commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. L’ufficio di commissario è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il Fatto
Un docente, già vittorioso in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, si rivolgeva al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato. La sentenza favorevole, non impugnata dall’Amministrazione, aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento del personale docente, con riferimento al servizio a tempo determinato prestato in tre anni scolastici consecutivi. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, il Ministero non aveva provveduto al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza. In particolare, la certificazione di cancelleria attestava la mancata impugnazione della sentenza azionata, mentre il decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996 risultava inutilmente superato. La dimostrazione dell’inadempimento dell’Amministrazione ha determinato l’ordine di provvedere al pagamento delle spettanze entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Quanto alla disciplina dell’incarico, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato dal dirigente designato, richiamando il precedente del C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e l’ordinanza della Sez. VII, n. 2039/2019 del medesimo TAR. La designazione del Dirigente della DGOSV (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici) assicura l’adeguata competenza tecnica per l’esecuzione dell’adempimento.
Il compenso del commissario è stato riservato a successivo decreto collegiale, con applicazione delle tariffe di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Riguardo alla parcella, il termine di decadenza per la presentazione decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non già dal deposito della relazione conclusiva. Il deposito degli atti processuali da parte del commissario dovrà avvenire esclusivamente tramite procedura telematica.
La condanna alle spese di lite è stata pronunciata secondo il criterio della soccombenza, in misura forfettaria di € 500,00, comprensiva degli oneri successivi al decreto e funzionale all’introduzione del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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