Occupazione sine titulo e usucapione della P.A. con restituzione del fondo (TAR Sicilia n. 35 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione sine titulo di un fondo privato da parte della pubblica amministrazione, avvenuta in esito a un procedimento espropriativo mai concluso, integra un illecito permanente che si protrae fino alla restituzione del bene o all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Tale occupazione non è idonea a fondare un possesso utile ai fini dell’usucapione, difettando il corpus possessionis pacifico e l’animus domini, poiché l’amministrazione si immette nel bene quale detentrice qualificata in forza di atti di esercizio di potere pubblicistico. Il termine ventennale non è comunque computabile prima del 30 giugno 2003, non essendo il proprietario in condizione giuridica di far valere il diritto alla restituzione. Il proprietario ha diritto alla restituzione previa riduzione in pristino e al risarcimento del danno da mancato godimento, soggetto a prescrizione quinquennale con decorrenza de die in diem.
Il Fatto
Due proprietarie convenivano in giudizio il Comune deducendo che una porzione del loro fondo, estesa circa mq 700, era stata occupata da un tratto di strada comunale realizzato negli anni Settanta in assenza di un valido titolo ablatorio. La dichiarazione di pubblica utilità risaliva al 1973 e non era mai stata seguita da decreto di esproprio, risultando divenuta inefficace per decorso dei termini di legge.
Dopo un primo grado dinanzi al Tribunale di Agrigento, la Corte d’Appello di Palermo dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando quella del giudice amministrativo. Le ricorrenti riassumevano pertanto il giudizio davanti al TAR, chiedendo in via principale l’accertamento dell’occupazione illegittima e la restituzione dell’area previa riduzione in pristino, in via subordinata il risarcimento del danno parametrato al valore venale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto le eccezioni preliminari del Comune. La legittimazione attiva è ritenuta sussistente: le variazioni di numerazione catastale del fondo, da particella 132 a 2254 e infine 2271, non incidono sulla consistenza né sulla localizzazione dell’area, e la continuità dominicale è provata dalle dichiarazioni di successione e dalle visure storiche.
L’eccezione di usucapione viene respinta sotto un duplice profilo. Difetta il corpus possessionis pacifico, poiché l’occupazione contro la volontà del proprietario integra possesso viziato ab origine. Manca inoltre l’animus domini, agendo l’amministrazione quale detentrice qualificata, senza che la mera protrazione dell’occupazione integri interversio possessionis. Il Tribunale richiama al riguardo l’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016 e il Cons. Stato n. 1868 del 2019.
Il Collegio aggiunge un profilo temporale dirimente: ai sensi dell’art. 2935 c.c., il termine ventennale non poteva decorrere prima del 30 giugno 2003, epoca del superamento dell’occupazione acquisitiva. Prima di tale data il proprietario non era in condizione giuridica di pretendere la restituzione, come chiarito dal Cons. Stato n. 5414 del 2015.
Cadono anche le eccezioni di dicatio ad patriam e di acquisto per specificazione: la prima presuppone una volontà libera e spontanea del proprietario, incompatibile con l’occupazione imposta; la seconda riguarda i soli beni mobili ai sensi dell’art. 942 c.c. È respinta pure l’eccezione di rinuncia abdicativa, poiché l’Adunanza Plenaria n. 2 del 2020 riserva alla sola amministrazione la scelta tra restituzione e acquisizione sanante.
Accertata l’occupazione illegittima, il Comune è condannato alla restituzione dell’area previa riduzione in pristino e al risarcimento del danno da mancato godimento. Quanto alla prescrizione, i danni maturano giorno per giorno e sono soggetti al termine quinquennale dell’art. 2947 c.c.: il risarcimento decorre dal 6 ottobre 2006, cinque anni prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio civile. Il quantum è determinato equitativamente, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., nel 5% del valore venale per ciascun anno di occupazione non prescritta, con onere per l’amministrazione di formulare proposta di pagamento ex art. 34, comma 4, c.p.a. entro centoventi giorni.
Nota della Redazione
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