Rinuncia al ricorso e spese compensate in demolizione di manufatto abusivo (TAR Sicilia n. 1385 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, formalmente e ritualmente dichiarata dalla parte ricorrente e della quale l’Amministrazione intimata abbia implicitamente preso atto, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio, preso atto della rinuncia, non è tenuto ad alcun accertamento sulla fondatezza dei motivi, né sulla soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente. La compensazione delle spese di causa è giustificata dalla peculiarità della controversia e dalla complessità dei procedimenti giudiziari connessi. La rinuncia agli atti del giudizio preclude ogni pronuncia sul merito delle censure dedotte.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in origine adibito a casa cantoniera e di un contiguo manufatto di circa 15 mq. adibito a deposito attrezzi, impugnava la determina con cui il Comune di Catania, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/01, aveva ordinato la demolizione del manufatto in quanto realizzato in assenza di titoli autorizzativi.
Il ricorrente deduceva l’omessa notifica della preventiva diffida, la propria estraneità alla qualità di responsabile dell’abuso, l’omessa comunicazione a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., l’erronea indicazione del Demanio dello Stato come proprietario e l’illogicità del ritardo nell’adozione dell’ingiunzione. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. In pendenza di giudizio il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha depositato, in data 26 febbraio 2026, una dichiarazione sottoscritta personalmente oltre che dal difensore, con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso e agli atti del giudizio. All’udienza il difensore ha confermato la rinuncia, già depositata in atti.
Preso atto della formale e rituale dichiarazione di rinuncia, della quale ha implicitamente preso atto l’Amministrazione intimata, il Collegio dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La rinuncia produce pertanto l’effetto estintivo del processo, senza alcuna pronuncia sul merito delle censure articolate.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa, in considerazione della peculiarità della controversia e della complessità degli ulteriori procedimenti giudiziari connessi a quello in esame. La statuizione vale a neutralizzare ogni conseguenza economica del processo tra le parti.
La decisione dà atto della rinuncia e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, con contestuale disposizione di oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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