Obbligo di esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1389 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che il titolo è passato in giudicato e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza permane sia per la sorte capitale sia per gli interessi e gli oneri accessori. L’obbligo si estende alle spese di causa successive all’emanazione del titolo, comprese le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza necessità di espressa statuizione. Il Collegio assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega.

Il Fatto

La ricorrente espone che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a pagarle la somma di € 2.221,83, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Il titolo è nel frattempo passato in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, sarebbe rimasta inerte e non avrebbe dato corso al pagamento.

La ricorrente propone quindi ricorso per l’ottemperanza di quella sentenza, chiedendo che il TAR accerti il persistente obbligo dell’Amministrazione e, ove occorra, nomini un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si costituisce in giudizio. All’udienza in camera di consiglio il difensore della ricorrente chiede che la causa sia posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Verifica, in primo luogo, che la sentenza posta a fondamento della domanda è passata in giudicato. Rileva, inoltre, che la procedura per l’esecuzione del titolo risulta ritualmente incardinata.

Il passaggio centrale riguarda il termine dilatorio. Il Collegio osserva che è decorso il termine di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003. Decorso quel termine, non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza.

Ne deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo in capo all’Amministrazione. Il Collegio precisa che tale obbligo riguarda non solo la sorte capitale, ma anche gli interessi e gli oneri accessori, oltre ai compensi e alle spese di causa. Quanto alle spese successive all’emanazione del titolo, il Collegio include tra esse le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che serva una espressa statuizione del giudice.

Il Collegio fissa quindi in sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione il termine per l’esecuzione. Prevede poi che, alla scadenza, in caso di perdurante inerzia, si insedi il commissario ad acta, individuato sin d’ora nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di conferire delega ad un idoneo funzionario. Il commissario si insedia entro dieci giorni dalla scadenza del termine e provvede, sotto la propria responsabilità, entro i successivi sessanta giorni. Quanto al compenso, il Collegio richiama la necessità di una nota specifica delle spese, con indicazione degli onorari, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente, da presentare, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, sul rilievo di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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