Verifica di sostenibilità economica dell’offerta e principio di autoresponsabilità (TAR Sardegna n. 844 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della sostenibilità economica dell’offerta, condotta dalla stazione appaltante dopo l’aggiudicazione provvisoria, non integra un’indebita introduzione di nuovi requisiti di partecipazione quando l’offerta presenti, per libera scelta del concorrente, impegni economici di valore ingentissimo e sproporzionato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis. Tale accertamento è riconducibile al generale potere-dovere di controllo sull’attendibilità intrinseca dell’offerta, espressione del principio del risultato e dei canoni di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Il giudizio di inattendibilità economica, connotato da ampia discrezionalità tecnica, è censurabile solo per manifesta irragionevolezza, travisamento o vizio istruttorio. La costituzione di società di scopo successiva all’avvio del procedimento di revoca non può sanare la mancata dimostrazione, già in fase di offerta, della capacità di copertura finanziaria degli interventi promessi.
Il Fatto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna era chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) avverso la determinazione con cui l’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e la esclusione dalla gara per l’affidamento in locazione di immobili di pregio siti nel Borgo di Cala d’Oliva, sull’Isola dell’Asinara, da adibire a struttura ricettiva e bar ristorante.
La lex specialis richiedeva, quale requisito di capacità economico-finanziaria, un fatturato medio annuo non inferiore a un determinato importo. Il RTI ricorrente, risultato primo in graduatoria anche grazie all’offerta di un consistente rialzo del canone e all’impegno a realizzare interventi migliorativi del valore complessivo di circa due milioni di euro, era stato sottoposto a verifica circa l’effettiva capacità di copertura finanziaria degli investimenti proposti. All’esito dell’istruttoria, la stazione appaltante aveva ritenuto l’offerta economicamente inattendibile, evidenziando la situazione critica dei bilanci delle società partecipanti e l’assenza di impegni formali da parte degli istituti di credito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto la censura con cui il RTI ricorrente lamentava l’illegittima introduzione, in via postuma, di requisiti di capacità economico-finanziaria ulteriori rispetto a quelli indicati nel disciplinare di gara. Il Collegio ha chiarito che la verifica effettuata dall’Agenzia non concerneva i requisiti soggettivi minimi di partecipazione, bensì l’attendibilità economica dell’offerta concretamente presentata, la quale, per libera scelta del concorrente, impegnava risorse enormemente superiori al valore degli interventi minimi richiesti.
Richiamando il principio di autoresponsabilità e il principio del risultato, la sentenza ha affermato che il committente pubblico non può fondare la propria decisione su una fiducia incondizionata nell’offerta, ma è tenuto a verificarne l’attendibilità economica in rapporto ai più elevati contenuti economico-prestazionali che il concorrente ha inteso attribuirle. Tale verifica, incidendo su una caratteristica intrinseca e immanente dell’offerta, non può essere differita alla fase di esecuzione del contratto né coincide con la verifica di anomalia, pur potendovi essere ricondotta senza che la doglianza del ricorrente possa trovare accoglimento.
Il TAR ha altresì dichiarato inammissibile, perché volta a sostituire il giudizio soggettivo dell’operatore economico a quello della stazione appaltante, la censura con cui si contestava la valutazione degli elementi documentali prodotti nel corso del procedimento. La motivazione dell’Agenzia è stata ritenuta sorretta da elementi istruttori solidi, quali l’esame dei bilanci al 31 dicembre 2024, la disponibilità di cassa insufficiente rispetto all’investimento promesso, l’assenza di impegni formali degli istituti di credito e la natura contraddittoria del piano di sviluppo presentato.
Infine, il Collegio ha respinto la doglianza relativa al coinvolgimento di società di scopo costituite dopo l’avvio del procedimento di revoca, rilevando come la fattibilità economica dell’offerta rappresenti un presupposto sostanziale che deve sussistere sin dall’inizio, non potendo trovare applicazione il soccorso istruttorio in relazione al contenuto sostanziale dell’offerta medesima. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del RTI ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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