Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del Commissario ad (TAR Campania n. 2113 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accerta la perdurante inottemperanza dell’amministrazione quando questa non provi l’avvenuta esecuzione della prestazione dovuta. Accertato il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione ai fini dell’intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, legge n. 30/1997, il ricorso è fondato e va accolto, ordinando all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato Commissario ad acta, non potendo la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione ad accreditare le somme relative ad alcune annualità e al pagamento delle spese di lite.

La ricorrente ha dedotto l’avvenuta notificazione del titolo, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, che è stata notificata all’amministrazione ai fini dell’intimazione ad adempiere e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, legge n. 30/1997.

Accertato il rispetto delle formalità procedurali, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del giudice del lavoro non hanno ricevuto esecuzione, in ragione della mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente. Su tale presupposto il ricorso è stato accolto.

Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta elettronica del docente, per l’importo indicato nella decisione del giudice civile, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, affinché si insedi e provveda entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale della somma, con obbligo di dettagliata relazione al Tribunale.

Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite, liquidate tenuto conto del carattere seriale del contenzioso, seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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