Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’inadempimento della Pubblica Amministrazione (TAR Sicilia n. 1307 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato. Una volta assolto tale onere, spetta all’Amministrazione intimata, in applicazione del principio dell’art. 2697 c.c., provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e dunque l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio, senza alcuna deduzione né giustificazione dell’inadempimento, non integra assolvimento dell’onere probatorio e determina l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4497/2024, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per due anni scolastici, con condanna del Ministero all’attribuzione della somma di € 1.000,00 oltre accessori. La sentenza era stata notificata ed era passata in giudicato.

Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse adempiuto.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale ha richiamato l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché la ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, incombeva sull’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.

Il Ministero, pur costituendosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La difesa erariale si è limitata a depositare documenti, senza contestare efficacemente la pretesa. Da qui l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, previa richiesta di parte.

Sul compenso del Commissario, il Tribunale ha escluso il diritto a emolumenti, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero. Ha richiamato per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una pluralità di precedenti amministrativi conformi.

Le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *