Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di pay-back dispositivi medici (TAR Lazio n. 6498 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota ridotta prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025 per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici determina la cessazione della materia del contendere solo a seguito dell’accertamento da parte della Regione dell’avvenuto pagamento e della comunicazione del relativo provvedimento alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio. In mancanza di tale comunicazione, ma in presenza della dichiarazione di avvenuto versamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con possibilità di compensazione delle spese di lite. La disciplina processuale applicabile è quella di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna ha individuato le aziende fornitrici e le relative quote di ripiano dovute per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015, nonché gli atti ministeriali presupposti e le delibere aziendali di certificazione del fatturato.
La ricorrente ha contestato la legittimità della pretesa restitutoria, proponendo anche questioni di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In data 4 marzo 2026, la società ha depositato memoria chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al pagamento della quota ridotta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 prevede un meccanismo di definizione agevolata per i ricorsi avverso i provvedimenti regionali di ripiano del pay-back dispositivi medici. La norma stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Il giudice rileva che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Nel caso di specie, la Regione non ha tuttavia dichiarato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto.
Ciononostante, il Collegio ritiene che la dichiarazione di avvenuto pagamento determini comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, configurandosi pertanto l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La situazione determinatasi in corso di giudizio priva infatti la ricorrente di un interesse attuale e concreto alla decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione, considerata la peculiarità della fattispecie e la natura della definizione della controversia. La pronuncia di improcedibilità non richiede l’esame delle questioni di costituzionalità e di compatibilità europea sollevate dalla ricorrente, assorbite dalla definizione in rito.
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Nota della Redazione
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