Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1500 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto alla Carta docente, è fondato quando l’Amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto. La circostanza che le spese di lite non siano state corrisposte al difensore antistatario è irrilevante ai fini dell’ottemperanza, poiché il provvedimento di distrazione instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, l’obbligo di esecuzione permane e il Collegio assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, nominando il Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.

Il Fatto

Con sentenza n. 278/2025 del 04 giugno 2025, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, accertava e dichiarava il diritto della ricorrente a ottenere la Carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, con condanna alle spese attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, non risultava eseguita. La ricorrente proponeva così ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero intimato non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Non era stata dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. A questo proposito il TAR ha giudicato irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite.

La decisione si fonda sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. A sostegno il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022, TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021 e TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020.

Il TAR ha poi escluso ostacoli normativi alla corresponsione, essendo il titolo esecutivo notificato all’organo competente alla liquidazione e ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003. Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto.

Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori ivi indicati, e ha assegnato il termine di 30 giorni per provvedere. Per l’ipotesi di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con termine di ulteriori 60 giorni, potendo valersi del pagamento in “conto sospeso” di cui all’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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