Porto d’armi, diniego fondato su fatti risalenti e reato estinto è illegittimo (TAR Sicilia n. 1283 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto d’armi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, ma essa va esercitata in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente e con una congrua motivazione che dia conto delle ragioni concrete ed attuali del diniego. Un giudizio di inaffidabilità fondato su fatti risalenti a oltre un ventennio, in relazione ai quali l’interessato abbia ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato, esige una motivazione che indichi in concreto quali circostanze inducono a considerare sconsigliabile il rilascio del titolo. In mancanza, il diniego è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente era stato titolare per oltre trent’anni di una licenza di porto di fucile per uso caccia. Nel tempo il Questore aveva revocato il titolo, ponendo a fondamento della revoca una querela per minacce e diffamazione e una condanna, con decreto penale, per detenzione illegale di munizioni. Entrambi i procedimenti si sono chiusi senza effetti permanenti: la querela è stata rimessa e il reato è stato dichiarato estinto con ordinanza, in quanto nel biennio dalla definitività del decreto il prevenuto non aveva riportato altra condanna.

Il ricorrente ha quindi chiesto il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il Questore ha avviato il procedimento di diniego e, nonostante il riscontro dell’interessato, ha respinto l’istanza valorizzando i medesimi episodi, risalenti a oltre ventidue anni prima. Il ricorso ha contestato la carenza di motivazione e istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e la contraddittorietà del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell’Amministrazione in materia di porto e detenzione di armi, a tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico. Tale potere non è però illimitato: va esercitato in coerenza con la situazione di fatto e con una congrua motivazione sulle ragioni, concrete ed attuali, che escludono il rilascio o il rinnovo del titolo.

Richiamando il proprio precedente (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862), il Tribunale ribadisce che l’Amministrazione valuta con prudente apprezzamento l’affidabilità del destinatario, ma entro i limiti di congruità e ragionevolezza e dando conto dell’adeguata istruttoria espletata, con evidenza delle circostanze di fatto effettivamente ostative all’autorizzazione.

Nel caso concreto il diniego si fondava sulle stesse ragioni già poste a base della revoca: la querela per minaccia e diffamazione e la condanna per detenzione di munizioni senza denuncia. Dagli atti emerge però che la querela è stata rimessa e che il reato è stato dichiarato estinto con ordinanza, per assenza di altre condanne nel biennio e per la ricorrenza delle condizioni dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. La Questura ha ritenuto irrilevanti la rimessione e l’estinzione, valorizzando il solo dato storico dei comportamenti.

Il Collegio non nega che l’Amministrazione possa valorizzare situazioni non penalmente rilevanti ma indicative di una condotta non specchiata, potendosi richiedere al richiedente una condotta di vita improntata all’osservanza delle norme penali, dell’ordine pubblico e della civile convivenza. Tuttavia un giudizio di inaffidabilità che si fondi su fatti risalenti ad oltre un ventennio, e per i quali l’interessato abbia ottenuto l’estinzione del reato, richiede una congrua motivazione che indichi in concreto quali fatti e circostanze abbiano indotto l’autorità di pubblica sicurezza a reputare sconsigliabile il rilascio del titolo.

Il giudizio prognostico della Questura non risulta pertanto adeguatamente supportato dagli elementi fattuali rappresentati, non essendo stata svolta alcuna concreta valutazione sulla refluenza degli stessi, ormai risalenti nel tempo, sull’attuale affidabilità del ricorrente. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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