Ottemperanza al giudicato e carta elettronica del docente: erogazione del controvalore pecuniario (TAR Campania n. 2318 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica del docente, l’inerzia della pubblica amministrazione non può pregiudicare il diritto tutelato. Decorso il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è tenuta a erogare il controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale, non imputabile al ricorrente, non può essere invocato dall’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

Espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il ricorso è fondato. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo.

Tale conclusione si fonda sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. Il Collegio nomina quindi un commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, restando esclusa la mancanza di fondi quale causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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