Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 465 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni. Ove l’adempimento richieda l’emissione di buoni elettronici di spesa, l’obbligo si esegue mediante il caricamento degli importi sulla carta elettronica del docente. Alla scadenza infruttuosa del termine va nominato un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o alla nomina del commissario.

Il Fatto

Due ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, due sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di somme, rispettivamente di € 500,00 e € 1.000,00, tramite l’emissione di buoni elettronici di spesa attraverso la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Le sentenze, notificate in forma esecutiva al Ministero presso il domicilio reale, non erano state appellate ed erano divenute definitive. Non essendo intervenuto spontaneamente l’adempimento, i ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, che li ha riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non essendovi contestazione sull’avvenuta omissione, il Tribunale ha ritenuto integrato il giudicato e l’inadempimento che ne giustifica l’esecuzione.

Di conseguenza è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Tribunale ha poi accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrandola agli interessi legali sul dovuto. Il dies a quo è stato fissato al giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione, il dies ad quem all’adempimento tardivo ovvero alla data di efficacia della nomina del commissario.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, liquidando per ciascun ricorso, e indipendentemente dalla riunione, l’importo complessivo di € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario e refusione del contributo unificato. La riduzione è stata motivata con la serialità delle controversie e con la difficoltà operativa dell’amministrazione. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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