Improcedibile il ricorso sulla patente per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1504 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte di altro Collegio della Commissione medica locale, di una valutazione di idoneità alla guida non costituisce prova dell’illegittimità delle precedenti valutazioni conformi. Si tratta di atti autonomi, riferiti a periodi diversi, e la nuova valutazione non integra atto di ritiro dei precedenti. Essa incide però sull’interesse a ricorrere, poiché esclude che l’accoglimento dell’impugnazione di annullamento possa arrecare al ricorrente alcun vantaggio: il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base del parere della Commissione medica reso in sede di rinnovo, ha disposto la sospensione temporanea della patente di categoria B, nonché il successivo decreto con cui la Prefettura ha disposto il ritiro della patente. Entrambi i provvedimenti risalgono al 12 maggio 2022.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche la seconda valutazione della Commissione medica, resa nell’ottobre e novembre 2022 su impulso di un’ordinanza cautelare di riesame, che aveva confermato l’esito sfavorevole del primo esame. Nel corso del giudizio è intervenuta una terza valutazione, del giugno 2024, con cui la Commissione medica locale ha ritenuto il ricorrente idoneo alla conferma della patente B, con prescrizioni limitative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il profilo dell’interesse a ricorrere alla luce del sopravvenuto mutamento della situazione di fatto. La tesi del ricorrente è che la nuova valutazione favorevole confermi l’illegittimità delle due precedenti valutazioni sfavorevoli. Il Tribunale respinge questa lettura.
La valutazione positiva resa da altro Collegio della Commissione medica locale non costituisce prova dell’illegittimità delle precedenti valutazioni conformi. Si tratta di atti autonomi, relativi a periodi diversi, e la nuova determinazione non costituisce atto di ritiro di quelle precedenti. Ogni valutazione medica, osserva il Collegio, viene effettuata sulla base della condizione fisica dell’interessato al momento dell’esame e non produce effetti oltre i termini temporali della sua efficacia.
La nuova valutazione favorevole incide però sull’interesse a ricorrere, poiché esclude che il ricorrente possa ottenere dall’accoglimento del ricorso di annullamento alcun vantaggio concreto. Il venir meno di questa utilità, secondo il Collegio, determina la improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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