Obbligo di provvedere sulla richiesta di riqualificazione dell’area a vincolo scaduto (TAR Sicilia n. 1235 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all’espropriazione determina, nello strumento urbanistico che deve coprire l’intero territorio comunale, un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare, sussistendo un vero e proprio obbligo di provvedere all’integrazione del piano regolatore. Correlativamente, il proprietario dell’area gravata da vincolo scaduto vanta un interesse legittimo pretensivo all’esercizio della funzione di governo del territorio e all’adozione dei necessari provvedimenti urbanistici. L’istanza del privato volta a ottenere la nuova disciplina urbanistica comporta, decorso il termine di legge nell’inerzia del Comune, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale. Il Comune è tenuto a esaminare l’istanza e a provvedere, anche in caso di diniego, con congrua motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno sito nel territorio di un Comune, hanno rappresentato che il fondo era stato assoggettato dal P.R.G., in parte a sede viaria e per la restante porzione a parcheggio di progetto, in modifica della precedente destinazione edificabile. Secondo la prospettazione, i vincoli avevano natura espropriativa ed erano decaduti per decorso del quinquennio dall’approvazione del piano, mai rinnovati: l’area sarebbe pertanto divenuta zona bianca, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 380/2001, con obbligo del Comune di riqualificarla.

Con istanza inoltrata via PEC, i proprietari avevano chiesto la riclassificazione urbanistica dell’area. Il Comune non aveva mai riscontrato la richiesta. I ricorrenti hanno quindi adito il TAR ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna a provvedere entro un termine congruo, la nomina di un Commissario ad acta e l’indennizzo da ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti previsti dagli art. 31 e 117 c.p.a.. La decadenza del vincolo preordinato all’esproprio genera nello strumento urbanistico un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare: ne deriva un vero e proprio obbligo di provvedere all’integrazione del piano regolatore, cui corrisponde in capo al proprietario un interesse legittimo pretensivo.

Il Tribunale richiama l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone a ogni Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ogniqualvolta lo stesso consegua obbligatoriamente a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio. L’obbligo sussiste indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme, tutte le volte in cui esigenze di giustizia sostanziale lo impongano, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., rispetto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa a un’esplicita pronuncia.

Il Collegio sottolinea che all’autorità non è affidata una mera facoltà, libera nel suo esercizio, ma una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell’interesse pubblico. Il proprietario che ritenga venuti meno i vincoli e l’area priva di regolamentazione può pertanto presentare istanza di nuova destinazione urbanistica, che il Comune è tenuto a esaminare e a motivare congruentemente, anche in ipotesi di mancato accoglimento.

Quanto al quadro siciliano, il Tribunale ribadisce che trova applicazione la disciplina del termine quinquennale di durata dei vincoli preordinati all’esproprio e che alla scadenza sorge l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla nuova destinazione, ferma restando, nelle more, l’applicazione della disciplina delle zone bianche. Il potere di pianificazione è obbligatorio nell’an, restando discrezionale nel quomodo; in caso di inadempimento il privato matura il diritto di agire avverso il silenzio.

Nel caso concreto, il Comune non ha fornito alcun riscontro all’istanza, pur essendo decorso il termine generale di conclusione del procedimento, né ha ritipizzato l’area. Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria dell’obbligo di provvedere mediante provvedimento espresso entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempienza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega, e il Comune è stato condannato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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