Accoglimento del ricorso in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato sulla Carta docente (TAR Lazio n. 5975 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza. Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità quanto all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità quanto al quomodo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza la declaratoria del proprio diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi € 3.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, ritualmente notificata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la necessità di instaurare il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, ritualmente notificato al Ministero intimato, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.. Nel merito, ha rilevato che il termine dilatorio di centoventi giorni per l’avvio dell’esecuzione era decorso e che l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata, essendosi costituita con formula di stile.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato, là dove l’Amministrazione è tenuta a conformarsi alla pronuncia senza alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, come affermato da Corte Cost. n. 419 del 1995, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2 del 2012 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 658 del 2015. L’inerzia del Ministero ha precluso al ricorrente il conseguimento dell’utilitas giuridica riconosciutagli dal giudice ordinario e consolidatasi per effetto del passaggio in giudicato.

Conseguentemente, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta del ricorrente.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando allo stato i presupposti, pur precisando che vi si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerata la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’Amministrazione, e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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