Irripetibilità delle spese e contumacia del soccombente: illegittima la deroga al principio di soccombenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 22043 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di irripetibilità delle spese processuali, in deroga al principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., è ammessa solo nei casi normativamente previsti e richiede una congrua motivazione. La mera contumacia della parte soccombente non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare tale deroga. La compensazione delle spese può essere altresì disposta solo in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, ovvero in altre ipotesi di assoluta incertezza aventi pari gravità ed eccezionalità, da indicarsi espressamente in motivazione; non è sufficiente, a tal fine, l’esistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito.
Il Fatto
A seguito dell’opposizione proposta da un difensore, ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d. lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei suoi onorari, il Tribunale aveva accolto l’opposizione, riconoscendo il diritto al rimborso delle spese sostenute per i tentativi di recupero del credito professionale. Nel provvedimento, il giudice di merito aveva però dichiarato irripetibili le spese processuali, motivando tale statuizione con la mancata costituzione del Ministero della Giustizia e con l’esistenza di una questione controversa, risolta solo di recente dalla Cassazione. Avverso la statuizione sulle spese, il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso, ha ritenuto le doglianze fondate. La Corte ha preliminarmente chiarito che l’effetto della pronuncia di irripetibilità è sostanzialmente analogo a quello della compensazione delle spese, sicché la relativa disciplina deve ritenersi applicabile. In base all’art. 92, secondo comma, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, la deroga al principio di soccombenza è consentita solo in casi tassativi: soccombenza reciproca, assoluta novità delle questioni o mutamento della giurisprudenza, nonché in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Con riferimento alla prima circostanza, la Corte ha affermato che la contumacia del soccombente è insufficiente a giustificare, da sola, la pronuncia di irripetibilità delle spese in favore della parte vittoriosa. Il giudice di merito, pertanto, ha errato nel fondare la propria decisione su tale elemento, che non integra una delle ipotesi tipiche previste dalla norma.
Quanto alla seconda circostanza, relativa all’esistenza di una questione controversa, la S.C. ha osservato che il diritto del difensore al rimborso delle spese di recupero del credito era già stato affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità. Tale diritto era stato riconosciuto anche nell’ipotesi in cui il difensore avesse agito in proprio, in applicazione del principio per cui l’esercizio della difesa personale, ex art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta. Il contrasto interpretativo menzionato dal Tribunale non era stato precisato e non era ravvisabile alcun mutamento giurisprudenziale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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